F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO GROSSI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO GROSSI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ALESSANDRO GROSSI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. in riferimento all’art. 35, commi 1 e 3, perché presente all’incontro del 09/12/2011 tra il calciatore Davide Rufo e i dirigenti della società A.C. Isola Liri srl, e pertanto a conoscenza di fatti ed atti di rilevanza disciplinare commessi in sua presenza e senza dissociarsi; inoltre, pur convocato per esser sentito nel corso dell’indagine dalla Procura Federale, non si presentava né adduceva alcuna giustificazione per la sua assenza; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all’8.06.2013; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati. P.Q.M. dichiara il sig. ALESSANDRO GROSSI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all’8.06.2013
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it