F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013 Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO MARCHETTI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013 Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO MARCHETTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ANTONINO MARCHETTI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli articoli 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF, per omissione della richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all’8.5.2013; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito P.Q.M. dichiara il sig. ANTONINO MARCHETTI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all’8.05.2013
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it