F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013 Procedimento disciplinare a carico di SERGIO COLAJANNI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013 Procedimento disciplinare a carico di SERGIO COLAJANNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. SERGIO COLAJANNI è stato deferito per violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva svolgere la propria attività; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all’ 8.6.2013; - valutate tutte le circostanze del caso ai fini della quantificazione della sanzione. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. SERGIO COLAJANNI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all’ 8.6.2013.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it