F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 27 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL CHIUDUNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CHIUDUNO/BERGAMO CALCIO A5 DELL’11.11.2012 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 232 del 3.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 27 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. FUTSAL CHIUDUNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CHIUDUNO/BERGAMO CALCIO A5 DELL’11.11.2012 - (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 232 del 3.12.2012)
Con decisione pubblicata nel Com.Uff. 232 della Stagione Sportiva 2012/2013 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5, sciogliendo la riserva di cui al precedente Comunicato Ufficiale 189, infliggeva alla Società Futsal Chiuduno la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 6, della gara disputata contro la Bergamo Calcio A Cinque. Del provvedimento si riferiva che quest’ultima Società aveva chiesto l’applicazione della sanzione di cui all’art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S. a carico dell’altra società la quale aveva schierato il calciatore Alessandro Bonacina, non ancora sedicenne, in posizione irregolare in quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad attività agonistica ai sensi dell’art. 34 comma 3 N.O.I.F.: la Società convenuta aveva resistito al ricorso con memoria dal primo Giudice definita tardiva in quanto trasmessa dopo il termine di tre giorni dalla ricezione del motivato reclamo avversario. La decisione si fondava sul risultato delle informazioni fornite dal competente Comitato Regionale Lombardia secondo cui non era stata rilasciata nei confronti del calciatore prima citato la autorizzazione di cui si discute, con la conseguenza che egli non aveva titolo a prendere parte all’incontro svoltosi l’11 novembre 2012. Contro questa decisione ha proposto appello, ritualmente preannunciato, a questa Corte la A.S.D. Futsal Chiuduno, chiedendone la riforma, con conseguente annullamento, sulla base di cinque motivi. All’appello resisteva con memoria l’originaria reclamante, che chiedeva la conferma della decisione impugnata. All’udienza di discussione del 27 dicembre 2012 partecipava un difensore nominato in sostituzione, come da delega prodotta, del sottoscrittore dell’appello. Ciò premesso la Corte rileva che i vari motivi di impugnazione, attesa la omogeneità delle ragioni poste a loro fondamento, possano essere congiuntamente esaminati. In primo luogo, va osservato che esattamente l’appellante si duole del mancato esame delle proprie originarie controdeduzioni da parte del primo Giudice. Ed invero esse, indipendentemente dalla loro tempestività, sollevavano questioni di puro diritto, oggi riproposte, che avrebbero potuto e dovuto essere esaminate d’ufficio già nella precedente sede in quanto afferivano alla proponibilità ed ammissibilità del reclamo. È, pertanto, necessario che le varie e articolate questioni oggi reiterate trovino la necessaria risposta. La Corte ritiene che, pur a fronte dell’analitica disamina condotta dall’appellante circa la ammissibilità ed accoglibilità dell’originario reclamo, la decisione impugnata meriti conferma. A questo scopo è essenziale risolvere il problema del se già al momento del preannuncio di reclamo il soggetto che lo formula debba, a pena di inammissibilità, come sostenuto dall’appellante, contestualmente inviarlo all’eventuale controparte. La risposta che la Corte fornisce all’interrogativo è nel senso che una simile evenienza sanzionatoria sia estranea all’articolato tessuto normativo, sicché l’omessa comunicazione della semplice intenzione di reclamo all’altra parte non possa precludere l’esame del successivo motivato reclamo che, come nel caso di specie, abbia costituito oggetto di comunicazione alla controparte e le abbia, comunque, consentito la piena esplicazione del diritto di difesa. Ed invero, la norma posta dall’art. 33 comma 5 C.G.S., che secondo l’appellante radicherebbe la base delle proprie ragioni, non può essere interpretata nel senso da essa prospettato. In primo luogo, ed in modo assorbente, la norma non fissa il criterio della preclusione dell’esame del reclamo motivato come reazione all’eventuale omessa comunicazione all’altra parte del semplice preannuncio di reclamo: in questa materia non può che valere il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni. In secondo luogo, la Corte osserva che non può essere accolta la tesi secondo cui la norma appena citata debba essere letta scomponendo, come se fossero distinte, le espressioni “copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo e del ricorso”. In altri termini, è da escludere che la locuzione appena riportata intenda riferirsi a due distinte fattispecie: l’una, quella del preannuncio del reclamo, l’altra quella della presentazione del reclamo motivato. Ed invero, né elementi testuali né elementi logici militano in questo senso. Dal punto di vista letterale il termine dichiarazione non coincide in alcun modo con quello preannuncio ed appare, al contrario, perfettamente compatibile con la successiva espressione motivi di reclamo, di cui costituisce l’antecedente sul piano della formazione dell’unico documento su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice sportivo: la dichiarazione è, pertanto, nient’altro che la manifestazione di volontà espressa nel momento di proposizione del reclamo motivato e non costituisce momento distinto o distante nel tempo rispetto ad esso. È, allora chiaro che la fraseologia di cui all’art 33 comma 5 citato alluda descrittivamente all’unica fattispecie oggetto della propria previsione, che è quella del reclamo o del ricorso strutturalmente completi tanto della parte dispositiva quanto di quella motiva. Solo a questo atto, che il legislatore federale con discutibile scelta espressiva ha scisso in due locuzioni complementari ma unitarie, va applicata la cogente disposizione del contestuale invio all’altra parte. Al contrario deve ritenersi che la disposizione non possa in alcun modo coprire la fase di preannuncio del reclamo, la quale, per le ragioni prima esposte, non può dirsi contemplata nell’espressione dichiarazione di reclamo o ricorso, costituendo una fase cronologicamente e logicamente anteriore. Ma vi è un’altra ragione di carattere finalistico che impedisce di accedere alla tesi dell’appellante. Questi ha esattamente posto in rilievo l’essenzialità che nel procedimento da reclamo sia assicurata la pienezza del contraddittorio e l’incomprimibilità del diritto alla difesa della parte contro cui il reclamo stesso è diretto. Ora, non può revocarsi in dubbio che l’unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte e di esigere che su di esso questa appronti le proprie difese, è quella della proposizione del motivato reclamo, l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di provvedere. Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo sia perché non è affatto certo che ad esso segua poi nel tempo l’effettiva proposizione del reclamo sia perché è privo di effetti anche potenzialmente lesivi dell’altra parte (come è dimostrato dal fatto che l’unico effetto che comporta il preannuncio di reclamo è l’obbligatoria sospensione dell’omologazione del risultato della gara senza pregiudizio della futura decisione) sia, infine, perché, non essendo accompagnato dall’illustrazione dei motivi non consentirebbe in ogni caso all’altra parte di articolare alcuna difesa. Quel che effettivamente rileva è la possibilità di difesa sul reclamo motivato: questa è stata pienamente esercitata dall’odierna appellante, destinataria della comunicazione del motivato reclamo. La circostanza che erroneamente il Giudice di primo grado non abbia tenuto conto delle tesi giuridiche dell’appellante stesso ha costituito oggetto di devoluzione della materia al Giudice d’Appello, secondo il criterio della conversione in motivi di gravame di qualunque censura rivolta ad un provvedimento impugnabile. Ma, come si è detto, la tesi giuridica sostenuta nei due gradi dall’appellante non può essere accolta. Le precedenti osservazioni assorbono ogni profilo oggetto dell’appello sempre ruotante attorno alla fondamentale questione delle conseguenze, sul piano dell’ammissibilità del reclamo originario, della mancata comunicazione all’appellante del semplice preannuncio di reclamo avversario. In conclusione, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa, non essendo stata contestata dall’appellante la obiettiva circostanza della carenza autorizzatoria a favore del calciatore facente parte illegittimamente della squadra scelta per la gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Futsal Chiuduno di Chiuduno (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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