F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 27 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. S. ZACCARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S. ZACCARIA/IMOLESE FEMMINILE ACF.D. DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 5.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 27 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. S. ZACCARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S. ZACCARIA/IMOLESE FEMMINILE ACF.D. DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 5.12.2012)
La società U.S.D. San Zaccaria ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 40 del 5.12.2012 con la quale veniva irrogata la sanzione dell’ammenda di € 650,00 in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara del 2.12.2012 contro la Imolese Femminile ACF.D. A sostegno dell’impugnazione la società Zaccaria deduceva elementi che possono così essere sintetizzati:
1) l’unico fumogeno non sarebbe stato lanciato sul terreno di gioco bensì all’esterno dello stesso;
2) non si sarebbero mai registrate in tempi precedenti lagnanze in ordine alla presenza di pubblico nell’area adiacente al secondo cancello di ingresso;
3) deve ritenersi impossibile per una società controllare il pubblico quando formula espressioni ingiuriose e comunque il pubblico era presidiato regolarmente;
4) lo stesso Direttore di gara non riferisce di intimidazioni o pressioni bensì solamente di espressioni di tipo ingiurioso.
Sulla base di queste considerazioni chiedeva l’annullamento della sanzione pecuniaria. Il ricorso appare infondato. Ed infatti la decisione del primo giudice appare corretta in relazione al puntuale contenuto del referto arbitrale, mentre si rilevano sostanzialmente generiche le doglianze della ricorrente. Più in particolare, dal tenore del reclamo, si desume che la società, più che contestare l’accaduto (che dunque è effettivamente ammesso) si limiti a configurare un’inaccettabile esclusione di responsabilità discendente ora dalle posizioni del pubblico, ora dalla circostanza che le
espressioni, pur ingiuriose, non configurassero intimidazioni, ora, addirittura, dalla puntuale registrazione dei comportamenti da parte dell’arbitro. In conclusione, in punto di responsabilità non può che convenirsi con la decisione di primo grado. Tuttavia, in considerazione del complessivo tenore dell’accaduto, riferibile solo a comportamenti del pubblico, appare equo mitigare la misura della sanzione riducendola ad € 400,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Zaccaria di San Zaccaria (Ravenna), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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