F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 7.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 7.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013) Con ricorso ritualmente proposto la A.C. Pisa 1909 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato all'allenatore Sig. Pane Alessandro, seguito gara Latina/Pisa del 7.1.2013, la squalifica per la durata di 2 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara”, come refertato dal aa1. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito che, proprio tenuto conto del referto arbitrale, non risultava provato che l'espressione volgare fosse riferita all'arbitro, essendo stata, invece, rivolta a due giocatori del Pisa che il Pane aveva deciso di avvicendare, tanto che alcuna decisione pregiudizievole per il Pisa era stata assunta dalla terna in quel frangente. Non sussisteva, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S. illegittimamente applicata. In via subordinata, avuto riguardo alla mera espressione volgare proferita dal Sig. Pane ed in conformità a precedenti decisioni in fattispecie analoghe, chiedeva la riduzione della squalifica ad una giornata di gara anche in considerazione del fatto che il Sig. Pane non aveva minimamente contestato la decisione della sua espulsione decretata dall'arbitro essendo immediatamente uscito dal terreno di gioco. Alla seduta del 17.1.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 2a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è fondato per quanto di ragione. Ciò premesso, osserva questa Corte che non vi è prova inequivoca che l'espressione pronunciata dal Sig. Pane, da qualificarsi come volgare, fosse stata rivolta agli Ufficiali di gara, pur essendo la stessa meritevole di sanzione per il suo contenuto riprovevole. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Pane Alessandro ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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