F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRASSADONIA GIANLUCA SEGUITO GARA PAGANESE/VIAREGGIO DEL 7.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRASSADONIA GIANLUCA SEGUITO GARA PAGANESE/VIAREGGIO DEL 7.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n.97/D dell’8.1.2013, ha inflitto al Sig. Gianluca Grassadonia, allenatore della Paganese Calcio 1926 S.r.l.,, la squalifica per 3 giornate di gara, per avere lo stesso “tenuto un comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro e un assistente arbitrale durante la gara Paganese/Viareggio, disputata per il Campionato Pro Prima Divisione, Girone B, il 7.1. 2013”. Ad una decisione arbitrale evidentemente non condivisa, il Sig. Graassadonia aveva protestato platealmente, uscendo dall’area tecnica, e, secondo la segnalazione di un assistente arbitrale, aveva rivolto al direttor di gara le espressioni “sei scandaloso, è una vergogna”. Il Sig. Grssadonia, poi, espulso dal campo dal direttore di gara, prima di lasciare il terreno di gioco, aveva profferito all’assistente arbitrale, che con la sua segnalazione lo aveva fatto espellere, espressioni ancora più pesanti “vergognati anche tu, sei in malafede, vai a …, devi vergognarti!” Il Sig. Grassadonia ha impugnato la deliberazione del Giudice Sportivo sostenendo che il suo comportamento nei confronti degli ufficiali di gara avrebbe dovuto essere ritenuto soltanto come irriguardoso e non come offensivo. Per tale diversa valutazione del fatto ascrittogli, ha aggiunto il reclamante la sanzione irrogatagli è da ritenere eccessiva. La tesi difensiva del Sig. Grassadonia, nel profilo concernente una diversa configurazione della sua condotta dalla quale sarebbe dovuta derivare una sanzione di minore entità non coglie il segno. Il Codice di Giustizia Sportiva, infatti, attribuisce un’identica valenza antiregolamentare ai comportamenti offensivi e a quelli irriguardosi parificando del tutto la due infrazioni come emerge dall’art. 19, comma 4, lett. a), che stabilisce un’identica sanzione per i casi di “condotta ingiuriosa o irriguardosa” dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso in esame, comunque, non vi è dubbio che il le espressioni del Grassadosnia nei confronti del direttore di gara e dell’assistente arbitrale debbano ritenersi offensive e non semplicemente irriguardose essendo offensive tutte le espressioni dirette ad arrecare un danno
morale alla persona alle quali sono indirizzate. Le espressioni soprariportate, che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni sono certamente lesive dell’onore degli ufficiali di gara e non comportamenti semplicemente irrispettosi come invece si pretenderebbe dal ricorrente. La contestazione di fondo formulata dal Sig. Grassadonia, in conclusione, non è fondata. La Corte, peraltro, ritiene di poter accedere alla richiesta di riduzione della squalifica irrogata al Si. Grassadobia. Ed invero, tenuto conto dei criteri retributivi da sempre seguiti in casi simili la Corte ritiene che la sanzione inflitta al Sig. Grassadonia possa essere ridotta da 3 a 2 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Grassadonia Gianluca a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo
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