F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. GIUFFRIDA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1, E 33, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL SIG. GIUFFRIDA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1, E 33, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO
DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012)
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Figc (Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012) ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 13.3.2013 al sig. Giuffrida Salvatore perché, “in violazione dell’art. 1 C.G.S. e degli artt. 35 comma 1 e 33 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, è venuto meno all’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’albo, in relazione ad un suo formale inserimento nell’organigramma della società Acrd Acicatena, quale segretario con delega di rappresentanza, atteso che il suo tesseramento come allenatore è intervenuto successivamente e cioè il 30.8.2011”. Con ricorso avverso la decisione, il Giuffrida, nell’affermare di non aver violato alcuna norma, chiede “l’archiviazione del procedimento a suo carico”. Infatti egli documenta di aver inviato al Settore il 30.7.2011 richiesta di sospensione dei ruoli, con effetto dal 1.7.2011, per l’espletamento del suddetto incarico di segretario, mentre in data 17.8.2011 ha domandato la revoca della sospensione ed il giorno successivo 18.8.2011 ha avanzato richiesta di tessera di tecnico. In udienza, il rappresentante della Procura Federale ha depositato copia del ricorso, che dichiara di aver ricevuto, quale controparte, tardivamente. Rileva il Collegio che è assorbente, in rito, la constatazione di detta tardività, essendo stato il ricorso notificato alla Procura solo il 30.1.2013. In tale modo è stato disatteso il disposto degli artt. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S., secondo cui, a fronte della data (nella specie 14.12.2012) di pubblicazione del Com. Uff., il reclamo, proposto entro i sette gironi successivi, deve essere inviato
contestualmente alla controparte (nella specie lo è stato, invece, solo il 31.1.2013). Ne discende la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Si soggiunge, comunque, che anche nel merito il gravame non può essere accolto, risultando dagli atti che il Giuffrida ha svolto l’attività di segretario della società Acrd Acicatena senza aver ottenuto dal Settore Tecnico la richiesta sospensione e quindi in violazione degli artt. 33 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore, mentre il tesseramento del predetto come allenatore è intervenuto poi il 30.8.2011, come affermato dalla Commissione disciplinare e non contraddetto dallo stesso ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Giuffrida Salvatore. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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