F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. TONARELLI LEUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL SIG. TONARELLI LEUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
Il sig. Leuccio Tonarelli propone ricorso avverso la sanzione della inibizione di anni 3 inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione del 10 gennaio 2013 di cui al C.U. n. 57/CDN. L’impugnata decisione è conseguenza dell’accertamento dei fatti di cui all’atto del 3.9.2012 con cui la Procura Federale ha deferito innanzi alla C.D.N.:
1) il sig. Leuccio Tonarelli, vice presidente dell’A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere pronunciato una frase offensiva all’indirizzo della calciatrice Cristina Coletta e per averla colpita con un violento schiaffo sulla guancia destra, procurandole contusioni, giudicate guaribili in giorni 14, prorogate, successivamente, in ulteriori giorni 10 di riposo;
2) la sig.ra Cristina Coletta, all’epoca dei fatti calciatrice dell’A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, C.G.S. per essersi rifiutata di partire per Napoli per disputare l’ultima gara del campionato, per aver pronunciato all’indirizzo del sig. Leuccio Tonarelli una frase volgare ed offensiva e per avere sporto la querela contro il
medesimo predetto dirigente, che aveva colpito la stessa con un violento schiaffo sulla guancia destra, senza chiedere l’autorizzazione alla F.I.G.C. in deroga alla clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.;
3) le calciatrici tesserate con la società A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianci, tutte tesserate, quantomeno all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. Orlandia, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli per disputare l’ultima gara del Campionato Femminile di Serie A2, in segno di solidarietà in favore della collega Cristina Coletta;
4) la società A.S.D. Orlandia 97 (di seguito anche “Orlandia”) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, C.G.S..
L’indagine della Procura Federale trova avvio nella denuncia presentata in data 22.5.2012, allo stesso organo inquirente, dalla sig.ra Valeria Catania, presidente dell’A.S.D. Orlandia 97, con cui veniva segnalata la circostanza che in occasione della trasferta a Napoli per l’ultimo incontro di Campionato di Calcio Femminile, Categoria A2, che si sarebbe dovuto giocare il 6.5.2012 con la A.S.D. Carpisa/Yamamay Napoli, era insorta una lite tra il sig. Leuccio Tonarelli, allenatore e vicepresidente dell’Orlandia, e la calciatrice Cristina Coletta. Nell’occasione, quest’ultima, dopo
aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che non avrebbe partecipato alla trasferta. Le altre atlete, invece, ad eccezione di due, giunto a Messina l’automezzo utilizzato per la trasferta di cui si è detto, avevano manifestato la decisione di interrompere la trasferta medesima e fare, quindi, rientro ai rispettivi propri domicili, giustificando la loro decisione in relazione al loro stato d’animo conseguente alla gravità dei fatti accaduti e, così, obbligando la società a comunicare alla squadra ospitante, la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava. Vista la denuncia, la Procura Federale attivava una approfondita indagine, provvedendo anche all’audizione dei soggetti in qualche modo coinvolti nella vicenda, e giungeva alle conclusioni di cui all’atto di deferimento, di seguito, in sintesi, riassunte. Le calciatrici Coletta e la Cianci, militanti con l’Orlandia da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla società. Le predette avrebbero dovuto lasciare detto alloggio al termine del campionato in corso. Per questo motivo le due atlete avevano richiesto al Tonarelli di poter portare con sé, in occasione della trasferta a Napoli, i bagagli contenenti gli effetti personali che avrebbero poi consegnato ai famigliari venuti a Napoli per assistere all’incontro di calcio. Secondo la versione dei fatti come rappresentati dalle due calciatrici, il Tonarelli avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza. Risposta in realtà mai pervenuta. Il 5 maggio in occasione del raduno per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l’abitazione per il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano, poi, inviato insieme alle borse da gioco sull’auto di una compagna di squadra, Nunziatina Spinella.
Mentre attendevano l’arrivo del pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le avvisava che, attese le limitate dimensioni dell’automezzo ed il relativo ridotto spazio a disposizione per le borse da gioco, il Tonarelli non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso la sede della società. Tale decisione avrebbe irritato a tal punto la Coletta che, a suo dire, all’arrivo del pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione viaggiare in condizioni “tanto disagiate”. Visto il fermo atteggiamento della calciatrice decisa a non partire, nonostante l’intervento del Tonarelli,
quest’ultimo aveva una reazione che culminava in una frase offensiva, pronunciata in siciliano “cacà Coletta” (sostanzialmente equivalente al “vaff……”). A dire della stessa calciatrice, ciò determinava una altrettanto offensiva reazione della stessa, che apostrofava il vicepresidente con un “vaff…… tu”. Sempre a dire della Coletta, in conseguenza di questa frase il Tonarelli si sarebbe scagliato contro la giovane calciatrice e, malgrado la presenza della calciatrice Cianci che si frapponeva tra i due, il Tonarelli sarebbe riuscito a colpire con un “ceffone” la ragazza. Il
conseguente parapiglia scatenatosi veniva subito sedato dall’intervento dell’altro dirigente sig. Fogliani, che allontanava il Tonarelli, mentre alcune compagne di squadra cercavano di rasserenare gli animi. Sedata la lite, la Coletta si allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva verso Messina, ove giunto, le calciatrici comunicavano, tramite il loro capitano Anna Morello, l’intenzione di non proseguire il viaggio, considerata la gravità dei fatti accaduti e, anzi, la volontà di fare rientro a Capo d’Orlando con un diverso mezzo di trasporto. Decisione, questa, dalla quale si dissociavano solo due calciatrici (Sardu e Soro). Preso atto dell’accaduto alla società non era rimasto altro che comunicare alla Carpisa/Yamamay Napoli la propria impossibilità di presentarsi per la disputa della gara. La Coletta, riferiti i fatti così come prima esposti indicava, a conferma degli stessi, le persone presenti e, segnatamente, la calciatrice Cianci che, trovandosi a stretto contatto con l’amica, aveva in parte subito l’aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito, con un violento schiaffo, la Coletta. Quest’ultima, inoltre, aggiungendo di essere stata, in passato, oggetto di poco gradite espressioni a sfondo sessuale, da parte del Tonarelli, riferiva che dopo l’accaduto, a causa del permanere di un forte dolore al viso, era stata costretta a recarsi al pronto soccorso dell’Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la sig.ra Vanessa Iuculano, ove le veniva diagnosticata “una contusione Temporo-mandibolare dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14”. Successivamente, quindi, si era recata al locale Commissariato di polizia per sporgere denuncia-querela, per i reati di “lesioni, ingiurie e minacce”. La Procura Federale sentiva anche il Tonarelli, che, pur sostanzialmente ammettendo la lite, negava di aver rivolto frasi offensive alla Coletta e, soprattutto, di averla colpita con uno schiaffo al volto. Venivano, inoltre, sentiti, oltre al dirigente accompagnatore sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di riferire l’episodio dello schiaffo. Ad eccezione delle due calciatrici Sardu e Soro, tutte le altre, però, ammettevano di essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli e di rientrare in sede con il pullman. Disposto il deferimento, nei termini sopra precisati, la C.D.N. fissava la seduta per la
discussione. Le calciatrici depositavano memoria difensiva con la quale, in via principale, chiedevano il proscioglimento con riferimento alla contestazione di aver rifiutato di proseguire il viaggio alla volta di Napoli e quindi per la mancata partecipazione alla relativa gara di campionato, adducendo di aver assunto la decisione in presenza di uno stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti. In subordine, le calciatrici chiedevano l’applicazione di una sanzione mite. In ordine alla contestazione, mossa alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista dall’art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del dirigente Leuccio Tonarelli, senza aver prima richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione F.I.G.C., si richiedeva il proscioglimento sotto un duplice profilo: assenza dell’elemento soggettivo e perseguibilità d’ufficio del reato. All’inizio della seduta innanzi alla C.D.N., Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Su detta istanza la Commissione adottava la seguente ordinanza: “rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore [“pena base, per tutte, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a 1 gara, da scontarsi in gare ufficiali;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”. Il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti delle altre parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi al deferimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 2 giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella; squalifica per mesi 6 e ammenda di € 500,00 alla calciatrice Cristina Coletta; inibizione di anni 1 al dirigente Leuccio Tonarelli; ammenda di € 1.500,00 per la Società A.S.D. Orlandia 97. Il legale della Coletta, si riportava, invece, alle memorie difensive, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. All’esito del dibattimento la C.D.N. riteneva «ampiamente provati» i fatti nella loro obbiettiva gravità. In particolare, ritiene il giudice di prime cure, che «non sembra potersi revocare in dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo, fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto». Secondo la Commissione la circostanza
trova conferma non solo nelle affermazioni della Coletta, ma anche nelle affermazioni della Spinella, della Zodda «e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate». Ma ciò che elimina ogni residuo dubbio, a dire della C.D.N., «è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata di Militello rilasciato in data 5.5.2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti) in cui è riportata la diagnosi di “trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”. La C.D.N. reputa, poi, «ininfluente, ai fini della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti
ad integrare, per entrambi la violazione contestata con l’atto di incolpazione; così come, per la Coletta, il manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausola compromissoria, realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una palese violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 e dell’art. 15 C.G.S.. La Coletta, infatti, ha ammesso di essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive all’indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti di quest’ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione». In ordine alla violazione della c.d. clausola compromissoria, secondo la C.D.N. «non può invocarsi, come prospettato nell’atto difensivo, né la carenza dell’elemento soggettivo essendo la presunta azione della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno la ipotizzata perseguibilità d’ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento della presentazione dell’atto introduttivo perseguibili a querela di parte per essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni». Quanto, poi, al rifiuto di partire manifestato dalla calciatrice Coletta ancor prima degli accadimenti di cui trattasi, lo stesso non potrebbe essere giustificato dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali. Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene la C.D.N. che si debba tener conto del fatto che «le
violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda. Sono altresì responsabili, per il rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società A.S.D. Carpisa tutte le calciatrici deferite, la maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio, con il patteggiamento. Alle restanti due Maria Rita Zodda e Nunziatella Spinella deve essere inflitta la sanzione di due turni di squalifica. La sanzione più grave deve essere posta a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità. Sanzione equa appare quella di anni 3 di inibizione. La società A.S.D. Orlandia 97, deve essere sanzionata con un’ammenda di € 1.500,00». Avverso la predetta decisione propone reclamo, per quanto rileva nel presente procedimento, il sig. Leuccio Tonarelli, come rappresentato e assistito. Espone il reclamante come debba sorgere spontaneo «il sospetto di false dichiarazioni da parte di Spinella, Zodda, Cianci e soprattutto della stessa Coletta, per questi motivi: 1) La Procura Federale ha interrogato complessivamente 18 (diciotto) persone, e di queste
solo 4 Coletta inclusa, avrebbero visto il presunto schiaffo. 2) Zodda e Spinella avevano dormito la sera prima della programmata partenza per Napoli nel medesimo appartamento (peraltro senza il permesso della Società) di Coletta e Cianci (dichiarazione di Cianci) senza apparente motivo. A) La diagnosi riportata sul referto del pronto soccorso del nosocomio di Sant’Agata Militello non è quella riportata nel provvedimento della C.D.N. “trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”. È, infatti proprio la Coletta che riferisce sulla fattispecie. B) La calciatrice Coletta Cristina è affetta da parecchio tempo da una sub lussazione mandibolare dx, così come riportato dalla relazione medica del Dott. Salvatore Monastra, medico sociale dell’Orlandia 97, rilasciata in data 15.12.2010». Ma a prescindere dalle predette circostanze e considerazioni, ciò che ad avviso del reclamante «non deve lasciare alcun dubbio sull’infondatezza delle accuse rivolte al ricorrente e sull’ingiustizia del provvedimento sanzionatorio della C.D.N. che le ha ritenute sussistenti è l’ultima ma fondamentale circostanza che si espone. Com’è noto, per i superiori fatti, la Coletta ha presentato denuncia/querela presso la questura di Messina, Commissariato P.S. di Capo d’Orlando, per presunte percosse, lesioni, ingiurie e minacce. A seguito di iscrizione di notizia di reato e di approfondite indagine effettuate dal
Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando, durante le quali sono state interrogate le persone presenti ai fatti, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, concluse le indagini preliminari, ha citato in giudizio l’odierno ricorrente, innanzi al Giudice di Pace di Naso, soltanto per i reati di ingiuria e minacce, evidentemente (all. 3) ritenendo di non dover procedere per i reati di percosse e lesioni e ciò a fronte di un ben preciso obbligo di legge di esercitare l’azione penale anche per questi reati qualora, in presenza della querela della presunta
persona offesa, avesse ritenuto la fondatezza di quanto riferito dalla Coletta in ordine alle percosse e alle lesioni e la sussistenza degli elementi per sostenere l’accusa in giudizio». Conclude, quindi, il reclamante chiedendo che l’adìta Corte «voglia annullare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale o, in subordine, riformare in parte la sanzione». Ritiene questa C.G.F. che il reclamo proposto dal sig. Leuccio Tonarelli meriti soltanto parziale accoglimento nei termini di seguito meglio precisati. I fatti nella loro sostanziale dinamica e cronologico svolgimento appaiono pacifici e, comunque, ampiamente accertati dalle approfondite indagini espletate dall’organo inquirente
federale e dalla relativa documentazione acquisita. Segnatamente, è certamente provata la sussistenza dell’uso di reciproche espressioni offensive tra Tonarelli e Coletta. Il nodo principale attorno a cui si snoda l’atto di appello rimane, invece, quello dello schiaffo con il quale, secondo quanto riferito dalla calciatrice direttamente interessata e secondo la prospettazione della Procura Federale, come poi accolta dal Giudice di prime cure, il Tonarelli avrebbe colpito al volto la Coletta e che, viceversa, il reclamante nega di aver mai inferto. Ma anche su questo punto può ritenersi raggiunta la prova che il reclamante abbia effettivamente dato un ceffone alla calciatrice, per le ragioni di seguito specificate. Anzitutto, già gli stessi attori protagonisti della vicenda direttamente o indirettamente ammettono lo scambio di reciproche espressioni offensive e, comunque, non contestano il fatto, pur fornendone, ovviamente, opposte versioni, specie al fine di giustificare il proprio rispettivo comportamento. Il Tonarelli, nelle sue dichiarazioni, afferma, tra l’altro, che in occasione dell’animata discussione di cui trattasi, dopo essere stato insultato verbalmente, si era innervosito e diceva alla Coletta di andare via «altrimenti sarei stato capace di picchiarla». Prosegue il Tonarelli: «per tutta risposta la Coletta ritornava sui suoi passi minacciosa e tentava di aggredirmi, intervenivano alcune atlete e il dirigente Fogliani per sedare gli animi». La Coletta, dal canto suo, ricostruisce così i momenti centrali della vicenda: «al momento dell’arrivo dell’autobus sono salita a bordo, ho preso la mia borsa da gara, e sono scesa dicendo al sig. Tonarelli, che era seduto ai primi posti, che non sarei partita per Napoli […] il Tonarelli si alterava sempre di più fino a rivolgersi nei miei confronti con un insulto in siciliano “o caca” […] cui io rispondevo dandogli del “pezzo di merda”; dopo di ciò allontanandomi mi sono resa conto che il Tonarelli Leuccio si era alzato dal suo posto ed era sceso dall’autobus per venirmi addosso […] nonostante vi fosse Alessia di mezzo, mi colpiva al volto con un ceffone a mano piena precisamente alla parte destra della mascella […] ho cercato a mia volta di colpirlo». La circostanza è, poi, confermata da numerose delle atlete presenti, tra le quali, ad esempio, Fabio Gaia, Cusmà Piccione Maria, Radici Melania, Trassari Diletta, che riferiscono che appena il bus della squadra giunse sotto casa delle compagne Coletta e Cianci, a causa della questione legata ai bagagli personali delle stesse si è acceso un diverbio tra Tonarelli e Coletta. Quest’ultima, dunque, si rifiutava di partire per la trasferta di Napoli ed inveiva verbalmente contro il Tonarelli, che replicava rivolgendo alla calciatrice la frase “o caca Coletta”, e quest’ultima rispondeva: “Vaff. ….. stronzo”. Le calciatrici prima indicate dichiaravano, inoltre, che Tonarelli e Coletta stavano per venire alle mani ma la Coletta veniva trattenuta da alcune compagne mentre il Tonarelli dal dirigente Fogliani; il Tonarelli pronunciava, in questo frangente, la frase «vai via altrimenti sono capace di picchiarti anche se sei donna». La stessa suddetta Alessia Cianci, sentita dalla Procura Federale, dichiarava, tra l’altro, che, una volta giunto il pullman a 18 posti, ovvero il numero dei partecipanti alla trasferta, «la Coletta saliva sul pullman e prendendo il suo borsone da calcio comunicava al Tonarelli che non sarebbe partita per la trasferta; ne scaturiva un diverbio […] e il Tonarelli rispondeva con “o caca Coletta”; la Coletta […] replicava con “stronzo”. La Coletta scendeva dal pullman ed il Tonarelli alzatosi dal suo posto con fare minaccioso la seguiva […] non appena mi sono resa conto delle intenzioni aggressive del Tonarelli ho cercato di fermarlo mentre la Coletta si è girata per andargli incontro; a questo punto il Tonarelli è riuscito a colpire Cristina con un ceffone e Cristina si è difesa colpendolo con una manata e scalciando […] la vicenda proseguiva con uno scambio di insulti». Quanto, specificamente, all’episodio dello schiaffo vi è da dire che, a fronte delle ferme dichiarazioni contrarie del Fogliani («sono intervenuto così come alcune atlete per sedare gli animi ed evitare che venissero alle mani. Confermo che nessun contatto fisico c’è stato tra il Tonarelli e la Coletta»), devono registrarsi le dichiarazioni di opposto tenore fornite dalle calciatrici Fabiana Vitale, Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella, che, appunto, hanno affermato di aver visto colpire il Tonarelli con uno schiaffo la Coletta. In particolare, Zodda e Spinella dichiarano che «… mentre la Coletta stava per andare via il Tonarelli infuriatosi si avventava colpendola con uno schiaffo al viso». Nella stessa direzione militano, poi, le già sopra ricordate dichiarazioni della calciatrice Alessia Cianci. Né può condividersi l’assunto del reclamante secondo cui occorrerebbe tenere in prevalente conto il fatto che la maggior parte delle calciatrici che presero parte alla trasferta non hanno confermato l’episodio. Queste, infatti, alcune sentite anche una seconda volta dalla Procura Federale, non hanno negato che il Tonarelli abbia colpito la Coletta, ma hanno invece dichiarato di non aver visto quanto esattamente accaduto in quanto alcune si trovavano sedute nella parte opposta del pullman rispetto alla sede di accadimento dei fatti, altre perché sono scese dal pullman quando già i due erano stati separati. Peraltro, ulteriore importante conferma del ceffone può trarsi, come correttamente rilevato dalla C.D.N., dalla certificazione medica del Pronto Soccorso dell’Ospedale di S. Agata di Militello. Le deduzioni del reclamante non possono, neppure sul punto, trovare accoglimento. È vero, infatti, che è la stessa Coletta a denunciare di aver subito aggressione da persona a lei conosciuta, riferendo “trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”, ma è altrettanto vero che, all’esito degli esami (rx art. temporo-mandibolare dx, rx art. temporo-mandibolare sn, visita audiologica), le conclusioni, con pari diagnosi, dei sanitari sono state le seguenti: “contusione
temporo mandibolare post traumatica da riferita aggressione”. Né significativi contrari argomenti possono trarsi dalla circostanza evidenziata dal reclamante secondo cui la Coletta «è affetta da parecchio tempo da una sub lussazione mandibolare dx, così come riportato dalla relazione medica del Dott. Salvatore Monastra, medico sociale dell’Orlandia 97, rilasciata in data 15.12.2010». A parte il fatto che il referto medico che segnala problemi mandibolari alla ragazza risale ad oltre 2 anni addietro, sarebbe possibile replicare che, anche laddove ancora sussistenti al momento dello schiaffo, questo può aver anche aggravato le problematiche già eventualmente presenti. Peraltro, deve presumersi che gli esami e gli accertamenti medici svolti dai sanitari dell’Ospedale consentivano di riscontrare se si trattava di contusione o di semplici esiti delle difficoltà mandibolari segnalate nel predetto certificato medico. Completa il quadro, poi, il comportamento tenuto da tutte le altre calciatrici (ad eccezione di Sardu e Soro) che, giunte a Messina, hanno comunicato, per voce del capitano Anna Morello, la loro intenzione di non continuare il viaggio per Napoli «a causa della gravità dell’episodio che si era creato all’atto della partenza»: atteggiamento, questo, che si lascia più agevolmente spiegare quale conseguenza di un fatto grave, quale, appunto, un episodio di violenza, più che una mera
aggressione verbale, capace di colpire profondamente le coscienze delle ragazze, tanto da indurle a quella decisione altrettanto grave, quanto probabilmente sofferta. Neppure, infine, decisivi elementi a difesa apporta l’atto di citazione a giudizio del Tonarelli allegato dallo stesso al proprio reclamo. Il fatto che questi sia stato, appunto, citato a giudizio
innanzi al Giudice di Pace di Naso per il reato di cui all’art. 621 (minacce) e per quello di cui all’art. 594 (offesa all’onore e decoro) del codice penale e non anche per percosse e lesioni non assume rilievo determinante ai fini del presente procedimento, sia per quanto si dirà di seguito, sia perché non vi è prova di archiviazione del relativo procedimento penale aperto a seguito della querela proposta dalla Coletta anche, appunto, per lesioni e percosse. Anzi, per la precisione, la circostanza dell’archiviazione non è stata nemmeno affermata o dedotta e non è, dunque, possibile ad oggi concludere che il predetto procedimento non avrà seguito. Ma, a prescindere da queste considerazioni, deve osservarsi come esuli dal presente giudizio sportivo ogni valutazione effettuata a diversi fini dagli organi della giustizia ordinaria. Più volte, in tale prospettiva, questa Corte ha avuto modo di ribadire che le decisioni adottate in questa sede non possono e non vogliono in alcun modo interferire con le diverse ed autonome valutazioni effettuate in ossequio alle disposizioni ed ai principi dell’ordinamento penale, nei termini e secondo il rito dallo stesso previsto. Peraltro, a tal proposito, le stesse sezioni unite di questa C.G.F. hanno osservato come debba essere negata la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo. «E’ storicamente radicato il principio secondo cui all’autonomia dell’ordinamento settoriale sportivo debba corrispondere la libera determinazione dei criteri
regolatori dell’ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L’organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell’ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore» (così, ad esempio, Corte di Giustizia Federale, sez. un., Com. Uff. n. 019/CGF del 2.8.2012). Deve, poi, ricordarsi come l’autonomia dell’ordinamento sportivo trovi fondamento anche «nella norma costituzionale di cui all’art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell’art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo» (cfr. Cassazione, 27 settembre 2006, n. 21006, in Guida al dir., 2006, n. 46, p. 59 (s.m.); Cassazione, 28 settembre 2005, n. 18919, in Giust. civ. Mass., 2005, f. 7/8). Se, pertanto, si muove dalla premessa della indiscutibile autonomia dell’ordinamento sportivo, deve riconoscersi alle federazioni sportive nazionali il correlativo potere di emanare norme interne per l’ordinato svolgimento delle competizioni sportive e, di conseguenza, che agli organi delle stesse deve anche essere riservato il giudizio sull’osservanza di siffatte norme. Del resto, è forse opportuno ancora una volta ribadire, per quanto ovvio, che i provvedimenti emanati in conseguenza dell’applicazione delle regole dell’ordinamento sportivo sono destinati a produrre i loro effetti all’interno dell’ordinamento medesimo e solo in via eventuale e, comunque,
indiretta gli stessi possono riflettersi nell’ordinamento generale, rispetto al quale, pertanto, non possono che rimanere irrilevanti. Se ne deve, in altri termini, desumere che «il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo,
porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.);
esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto» (così, ancora, Corte di Giustizia Federale, sez. un., Com. Uff. n. 019/CGF del 2 agosto 2012). Quanto, infine, alla determinazione della sanzione occorre di certo ribadire la gravità delle condotte di cui trattasi, anche, come esattamente evidenziato dalla C.D.N., «per il ruolo rivestito» dal Tonarelli, che «avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità». Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha irrogato una sanzione più grave di quella richiesta (un anno di inibizione) dalla stessa Procura Federale. Tuttavia, una complessiva lettura degli accadimenti di cui trattasi e la considerazione del presumibile stato d’animo dei protagonisti inducono questa Corte a ritenere possibile una rideterminazione e conseguente riduzione della sanzione dell’inibizione, nei termini di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Tonarelli Leuccio, riduce la sanzione inflitta ad anni 2 e mesi 6 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. TONARELLI LEUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)"