F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. BONUCCI LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO CALC. BONUCCI LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)
Il calciatore Bonucci Leonardo ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicato sul Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013, con il quale è stato inflitta al reclamante la squalifica per due giornate effettive di gara e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 a seguito della gara Juventus/Genoa del 26.1.2013 "per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa, e per aver poco dopo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Arbitro addizionale rivolgendogli espressioni ingiuriose". Nel reclamo proposto dal ricorrente si chiede la riduzione della sanzione alla sola ammenda, in considerazione del fatto che non sono state proferite dal calciatore espressioni recanti insulti. La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, rilevato che, pur non evidenziandosi la pronunzia di insulti, né una minaccia qualificata, né altri comportamenti direttamente ingiuriosi, deve nondimeno osservare che la valutazione del complesso degli accadimenti concerne due ben distinte fattispecie, verificatesi in due momenti diversi (a fine gara uscendo dal terreno di giuoco e successivamente nello spazio antistante lo spogliatoio della società), e refertate da due diversi Ufficiali di Gara, il che di certo aggrava il quadro incolpativo, in modo che può ritenersi congrua la sanzione inflitta. Conseguentemente il ricorso va respinto, con l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonucci Leonardo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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