F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. CONTE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO SIG. CONTE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 al signor Antonio Conte allenatore del F.C. Juventus S.p.A.. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Juventus/Genoa disputato il 26.1.2013, il Conte fronteggiava, sul terreno di gioco, con atteggiamento intimidatorio il Direttore di gara e un Arbitro addizionale, contestando il loro operato con espressioni ingiuriose, che reiterava poco dopo negli spogliatoi. Avverso tale provvedimento il signor Antonio Conte ha preannunziato reclamo innanzi a questa
Corte di Giustizia Federale con atto del 28.1.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.2.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig. Conte Antonio, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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