F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013) Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. Andrea Agnelli, nella sua qualità di Presidente della Società Juventus F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013) con la quale, seguito gara di Campionato Juventus/Genoa del 26.1.2013, è stata irrogata la sanzione della ammenda di € 50.000,00 “per avere suoi sostenitori, al termine della gara, indirizzato numerosi sputi agli Ufficiali di gara mentre uscivano dal recinto di gioco, colpendoli al volto e alla divisa”, entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza della condotta violenta e, quindi, del pericolo per l'incolumità pubblica e del danno grave, non integrante i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. stante l'inidoneità dell'oggetto ad arrecare un qualsivoglia tipo di nocumento fisico nonché per l'inidoneità del gesto a rappresentare un pericolo. Ha, altresì, eccepito la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 14 comma V C.G.S. osservando che il G.S. ha ritenuto di operare, nel caso di specie, oltre la circostanza di cui alla lett. a) dell'art. 13 C.G.S. e, solo in parte, quella di cui alla lett. b), ritenendo che la Società abbia solo “concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Ha, infine, rilevato che un soggetto che si trovava a ridosso della balaustra che sovrasta il c.d. tunnel di ingresso agli spogliatoi e che aveva posto in essere la condotta oggi in contestazione era stato identificato. Circostanza, questa, che ove conosciuta dal Giudice Sportivo, lo avrebbe dovuto indurre ad operare l'esimente di cui all'art. 14 comma V C.G.S.. Ha, pertanto, concluso, in via principale, per l'annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, per il contenimento della stessa nei minimi edittali. Alla seduta dell’8.2.2013, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, preliminarmente, questa Corte che alcun rilievo deve essere attribuito al fatto della avvenuta identificazione di un soggetto autore degli sputi e ciò in considerazione della circostanza refertata dagli Ufficiali di gara i quali hanno riferito di essere stati ripetutamente fatti oggetto, nell'uscire dal terreno di gioco, di sputi che attingevano il viso e la divisa. Rileva, altresì, questa Corte, disattendendo lo specifico motivo di gravame e per costante indirizzo assunto in precedenti specifici (v. ex multis Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009 e n. 135 del 14.2.2011) che i comportamenti tenuti dai sostenitori della ricorrente non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza sanzionata dal Giudice Sportivo ex art. 14 C.G.S. il quale ha correttamente irrogato l'ammenda di € 50.000,00 attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) C.G.S.. Non sussistono, infine, i presupposti per l'attenuazione della sanzione tenutosi conto di precedenti disciplinari in capo alla Società Juventus. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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