F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. MAROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 18.2.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. MAROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 18.2.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013 All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus - Genoa, disputato in data 26.1.2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Giuseppe Marotta la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 18 febbraio 2013, per aver, “al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l’operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo all’Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, espressioni ingiuriose”. Avverso tale decisione, hanno congiuntamente proposto rituale e tempestiva impugnazione la Juventus F.C. S.p.A. ed il Sig. Marotta, i quali sostengono la minor forza probatoria del referto dell’arbitro, in quanto, non essendoci la prova che tale referto sia stato redatto nell’immediatezza del termine della gara, non vi sarebbe certezza che quanto in esso riportato corrisponda a quanto effettivamente accaduto. I ricorrenti, inoltre, assumono che le espressioni pronunciate dal Sig. Marotta non avrebbero carattere ingiurioso, ma meramente irrispettoso, suscettibili, pertanto, di una sanzione meno severa. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.2.2013, è presente, per i ricorrenti, l’Avv. Chiappero, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come l’eccezione relativa alla minor forza probatoria del referto arbitrale, avanzata dai ricorrenti, non possa trovare accoglimento, dal momento che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, indipendentemente dall’orario, successivo al termine di quest’ultima, in cui vengono trasmessi agli uffici competenti. Quanto, invece, all’entità della sanzione irrogata, il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che con riguardo alla questione sottoposta, deve procedersi in ogni caso ad una rideterminazione della sanzione stessa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità. La Corte precisa, invero, che, nel determinare tale sanzione si debba tener conto non solo del contesto generale di particolare agitazione e concitazione proprio dei frangenti finali della gara in questione e dell’importante ruolo rivestito dal Sig. Marotta, quale Amministratore Delegato dell’Area Sportiva della Juventus F.C. S.p.A., ma si deve, altresì, aver riguardo al carattere meramente irriguardoso e non ingiurioso delle espressioni pronunciate dal ricorrente medesimo: tale carattere, invero, giustifica la riduzione della sanzione inflitta, riduzione questa necessaria al fine di riportare la sanzione stessa a proporzione e congruità rispetto alla natura della condotta del ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Marotta Giuseppe e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’inibizione fino a tutto il 10.2.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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