F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 141 del 4.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 141 del 4.2.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 141 del 4.2.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Larangeira Danilo tesserato in favore dell’Udinese Calcio. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Milan/Udinese disputato il 3.2.2013, il Larangeira, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestava l’operato degli Ufficiali di gara rivolgendo loro un’espressione insultante; infrazione rilevata anche da un Arbitro addizionale. Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.2.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.2.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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