F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PISA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PISA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla S.S. Barletta calcio S.r.l. l’ammenda di € 1.500,00 (per comportamento antisportivo) in quanto nella parte finale della gara con il Pisa (del 20.1.2013), con la propria squadra in vantaggio, i raccattapalle rallentavano la restituzione dei palloni ritardando la ripresa del gioco. Guardando ai mezzi di prova privilegiata di cui all’art. 35 C.G.S., si rileva che il rapporto dell’arbitro segnalava soltanto i giocatori espulsi ed ammoniti, ed i minuti di recupero che quantificava in tre. Il Commissario di campo segnalava che le misure d’ordine prese dalla Società erano adeguate e sufficienti con un buon servizio d’ordine tra forze di Polizia e stewards. Segnalava altresì che a fine gara si registrava una pacifica invasione di campo da parte di alcuni spettatori presenti nella curva occupata dai tifosi del barletta. Osservava, infine, che nel corso della parte finale della gara, si manifestava un comportamento antisportivo da parte dei raccattapalle presenti nel recinto che, in un paio di circostanze, rallentavano le riprese del gioco consegnando con ritardo i palloni raccolti fuori terreno. Avverso la decisione del giudice sportivo, proponeva rituale reclamo la Società Barletta calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dolendosi, in via preliminare, della carenza di potestas del Commissario di campo, deducendo conseguentemente l’inammissibilità del referto dello stesso quale mezzo di prova. Osservava, infatti, che competente a rilevare l’asserita violazione in costanza dello svolgimento della gara sarebbe dovuto essere, in conformità dell’art. 35 C.G.S., il direttore di gara, gli assistenti o il quarto ufficiale. Non di certo il Commissario di campo. E ciò sarebbe avvalorato dall’art. 68 delle Norme Organizzative laddove stabilisce che “Le Leghe, il Settore per l’Attività giovanile e scolastica ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E’ esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro”. La disposizione appare chiara nel senso che nulla si dice in merito alla potestas dei Commissari di campo di rilevare specifici comportamenti dei raccattapalle. La disposizione dell’art. 35 C.G.S., letta in combinato disposto con l’art. 68 N.O.I.F., chiarisce ogni dubbio in ordine alla fondatezza dell’eccezione proposta. Nel merito si deduce l’infondatezza della decisione del giudice sportivo e l’errata interpretazione dell’accadimento da parte del Commissario di campo. All’uopo, si produce il video integrale della gara. Solo in due casi v’è stato un leggero ritardo, ma il Direttore di gara non ha rivelato alcuna anomalia o fatto osservazioni sul punto. La sporadicità degli episodi (due) di leggeri ritardi (peraltro neanche sollecitati dall’arbitro), che non hanno richiesto alcuna concessione di minuti di recupero, data la scarsa incidenza degli stessi sull’economia della partita, l’assenza di qualsivoglia disegno antisportivo posto in essere per perdere tempo, nonché l’assenza di precedenti specifici in capo alla Società reclamante, inducono la difesa a chiedere, in via subordinata, l’ammonizione o comunque la riduzione della pena nella misura di giustizia. Le doglianze appaiono fondate. Va rilevato, anzitutto, che nessuno dei soggetti titolari della prova privilegiata ex art. 35 C.G.S. segnalava alcunché in relazione alla pretesa anomalia del comportamento dei raccattapalle. E ciò probabilmente sia per l’episodio minimale (due leggeri ritardi, nemmeno sollecitati dall’arbitro), sia perché nel disporre il recupero di tre minuti avrà valutato, assieme alle sostituzioni, anche tale comportamento dei raccattapalle: data la sporadicità dello stesso e l’asserito normale svolgimento della partita, non ha ritenuto nemmeno di refertare il fatto che, di certo non realizzava un comportamento antisportivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.Barletta Calcio S.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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