F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO SIG. AMODIO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3405/146 PF11-12/SP/BLP DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64 del 4.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO SIG. AMODIO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 3405/146 PF11-12/SP/BLP DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64 del 4.2.2013) "Il Mattino” di Napoli, nell'edizione del 6.9.2011, pubblicò un articolo dal titolo "Calcio e camorra, ordine dei boss ‘spogliatevi e mettetevi in slip” nel quale riferiva di una presunta aggressione subita da alcuni calciatori della S.S. Juve Stabia ad opera di alcuni tifosi al rientro della squadra da Pistoia il 29/3/2009. Nello stesso articolo si affermava: c'è una ipotesi, una pista da battere; quella rappresaglia offensiva fu organizzata grazie a presenze della camorra stabile – il famigerato clan D'Alessandro – ben disposto tra le fila del tifo organizzato...”. A seguito di tale articolo la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli apriva un procedimento penale (R.G. 61516/08) ed effettuava delle indagini i cui atti venivano acquisiti dalla Procura Federale, che procedeva a sua volta a numerose audizioni (v. pp. 12 e 13 e pp. da 176 a 199, nonché da pag. 212 a pag. 232) che si concludevano con una ponderosa relazione del Sostituto Procuratore Federale delegato del 31.5.2012. Veniva altresì acquisita l'informativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata (circa un'attività illecita finalizzata ad alterare i risultati sportivi e, quindi, indirizzare le scommesse calcistiche) che riferiva di un provvedimento cautelare nei confronti del calciatore C. Biancone, nonché tabulati con la trascrizione di varie intercettazioni (v. da pagg. 77 a 120) delle quali una ambientale del 31.3.2009 (pp. 234-235). In esito a tutte le acquisizioni probatorie ampiamente riportate nell'atto di deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che nella condotta di Amodio Roberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo della S.S. Juve Stabia S.p.A., doveva ravvisarsi la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver favorito e comunque non ostacolato la organizzazione da parte di alcuni esponenti della Tifoseria locale di più azioni dirette alla intimidazione e minacce nei confronti dei calciatori della S.S. Juve Stabia poste in essere sotto il vincolo della continuazione dal 29.3.2009 sino alla immediata vigilia della gara con il Sorrento del 5.4.2009, con la conseguenza che a seguito di tali azioni si è determinato l'allontanamento dalla squadra di alcuni tesserati e la risoluzione dei relativi contratti economici, nonché la lesione della dignità professionale e personale degli stessi tesserati. La Commissione Disciplinare Nazionale, con sentenza del 29.1.2013, accoglieva il deferimento proposto e, per l'effetto, comminava la sanzione dell'inibizione per 1 anno. Avverso tale decisione proponeva ricorso l'Amodio deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 35.4.1 C.G.S. in quanto la Commissione disciplinare non ha motivato sulla rilevanza o meno delle produzioni difensive. E ciò relativamente alle tre diverse azioni intimidatorie e di minaccia contestate. Da ultimo si considera inconferente il richiamo alla dichiarazione di Biancolino in sede di intercettazioni telefoniche in quanto tal elemento probatorio non è stato mai formalmente inserito nel "materiale processuale del caso che ci occupa”. Le doglianze sono per lo più generiche e non scalfiscono minimamente tutto il materiale acquisito che converge nel senso della piena responsabilità dell'Amodio in relazione a quanto contestatogli. E ciò non solo con riferimento all'art. 1, comma 1 C.G.S., ma anche avuto riguardo all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo. Oltre agli elementi probatori richiamati nella sentenza disciplinare – v. dichiarazioni di Grieco e Biancolino, nonché di Rastelli, Amore e D'Ambrosio, oltre a quelle del responsabile tecnico della Società Enrico Coscia, di significativo spessore: v. verbale della DDA in data 199/2011, pp. 121-123, riportate integralmente nell'atto di deferimento, che qui si richiama e si trascrive relativamente al colloquio col calciatore d'Ambrosio: «...il D'Ambrosio mi raccontò nei dettagli quello che era avvenuto la sera precedente. Mi disse in particolare che il pullman della squadra era arrivato allo stadio e che subito dopo il loro arrivo erano sopraggiunti numerosi tifosi i quali avevano costretto i giocatori a spogliarsi della divisa sociale in quanto sostenevano che erano indegni di portare quei colori. Quasi tutti i calciatori erano rimasti in mutande ed alcuni erano stati raggiunti anche da schiaffi e sputi. Ricordo anche che il D'Ambrosio mi disse che uno dei tifosi aveva usato una cintura per colpire i calciatori... Anche quando giunsi allo stadio, il clima era molto arroventato, in quanto vi era un gruppo di tifosi che pretendeva che i calciatori si allenassero senza indossare la maglia sociale. Parlai della cosa con l'Amodio dicendogli che non era assolutamente possibile accettare una simile imposizione e che era necessario avvertire immediatamente la Polizia per ristabilire ordine e consentire un regolare svolgimento dell'allenamento. Ricordo che l'Amodio non era d'accordo con questa mia indicazione in quanto riteneva più utile interessarsi lui della cosa e cercare di mediare con i tifosi. Io rimasi sulle mie posizioni dicendo che la soluzione scelta era assolutamente imposizione impraticabile e che non era possibile continuare a giocare in quelle condizioni, ma l'Amodio tagliò corto dicendomi più o meno "è meglio che non ti interessi di questa cosa, non metterti in mezzo, lascia fare a me, me la vedo io che conosco meglio i tifosi. Tu non sai mai con chi ti trovi a parlare o a fare discussioni..."») –si aggiungano le dichiarazioni rese in sede di audizione dall'allenatore Costantini Maurizio in data 11.4.2012 (v. p. 8 e 176) il quale riferisce "...da quella settimana chiesi alla società nelle persone di Amodio e Manniello di svolgere gli allenamenti a porte chiuse, anche se pure tale fatto comportò irritazione tra i tifosi. In quel momento non ho avuto dalla Società un forte intervento nei confronti della tifoseria e di sostegno nei confronti dei calciatori che comunque erano molto impressionati da quello che stava accadendo. Quando veniva al campo di giuoco era accompagnato talvolta dall'Avallone, altre volte da altre persone che però non mi furono presentate. Non ho notizia che sia stata la Società a contattare le Forze dell'Ordine... non ricordo che la Società abbia contestato tale ricostruzione o fatti comunicati stampa". Non vi ha dubbio, infine, che tale comportamento dell'Amodio abbia determinato l'allontanamento dalla squadra di alcuni tesserati e la risoluzione dei relativi contratti economici, nonché la lesione della dignità professionale e personale degli stessi tesserati. I principi di lealtà e correttezza risultano macroscopicamente violati e la fattispecie contestata compiutamente realizzata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Amodio Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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