F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO CALC. CORAPI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 NOIF E DALL’ART. 8, COMMA 11, C.G.S. E DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3520/608 PF10-11/AM/MA DEL 10.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO CALC. CORAPI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 NOIF E DALL’ART. 8, COMMA 11, C.G.S. E DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3520/608 PF10-11/AM/MA DEL 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) Il sig. Francesco Corapi, tesserato, all’epoca dei fatti contestati, quale calciatore della F.C. Catanzaro S.p.A., di Catanzaro, con il gravame oggetto dell’odierna cognizione ha impugnato la sanzione riportata in epigrafe, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale per aver, in concorso con altri, sottoscritto un contratto economico simulato per €. 37.791,78 ed €. 5.000,00 per indennità di trasferta – depositato regolarmente – volto a dissimulare l’esistenza di altro e più oneroso negozio (€. 98.314,72), depositato dal calciatore in Lega Pro solo in data 3.11.2010. La Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del giudizio di prime cure, ha integralmente accolto le richieste di condanna formulate dalla Procura Federale, condividendone l’impianto accusatorio articolato su una serie di atti e deduzioni che, di seguito, sinteticamente si riportano. Il Requirente ha avviato istruttoria a seguito della nota del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), pervenuta in data 15.12.2010, con la quale si segnalava che in data 3.11.2010 era stato colà depositato, dal calciatore Corapi, un contratto, relativo alle Stagioni Sportive 2010/2011 e 2011/2012, dallo stesso stipulato con la società F.C. Catanzaro S.p.A., con il quale si prevedeva un compenso lordo pari ad €. 96.134,72, per ogni stagione sportiva, oltre ad €. 5.000,00 a titolo di indennità di trasferta. Il contratto, che era stato annullato dalla Lega il 30 novembre successivo perché “…non ritenuto valido stante la grave situazione economico-finanziaria in cui versa la società Catanzaro, che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica previsti dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati”, disciplinava il rapporto tra giocatore e società in modo difforme da quanto pattuito tra gli stessi soggetti in altro precedente negozio, risalente al 28 agosto 2010, avente ad oggetto le stesse prestazioni ma un compenso inferiore, pari ad €.37.791,78, per ogni stagione, invariata l’indennità di trasferta. L’esito degli accertamenti effettuati, rapportato dal collaboratore dell’Ufficio con proprio atto del 21.6.2011 nel quale ha ricostruito l’intero rapporto economico, anche precedente, tra i contraenti, ha consentito al Procuratore Federale Vicario di poter affermare, in una con la documentazione “agli atti del procedimento”, che gli elementi di prova raccolti consentivano di ritenere “secondo lo standard probatorio enunciato (in un passaggio precedente, n.d.r.) la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dei deferiti”. Tali elementi di prova andavano ravvisati (per la posizione che qui riguarda) nell’acquisizione, da parte della società – e solo da essa -, dei moduli contrattuali, il brevissimo lasso di tempo intercorso tra acquisizione – per via telematica – del primo modulo e quella del secondo modello; assenza di valide spiegazioni da parte del calciatore inquisito circa la sottoscrizione di due negozi giuridici apparentemente a distanza di tempo e nell’asserita (ma non creduta) ignoranza delle precarie condizioni economiche della società al momento della (apparente) sottoscrizione del secondo modulo; incongruenze nella redazione dei contratti, in parte con grafia diversa; una dichiarazione congiunta, espressiva della volontà comune di dare piena efficacia al secondo contratto, manifestata – per la società – da dirigente inibito già da qualche giorno. La Commissione Disciplinare Nazionale, nella decisione impugnata, ha reputato – in primo luogo - di poter respingere l’eccezione di improcedibilità del deferimento (avanzata in relazione alla affermata violazione dei termini procedurali di cui all’art. 32, comma 11 C.G.S., scadenti il 30.6.2011 ed in assenza di qualsiasi istanza di proroga) affermando che “l’eccezione è infondata sia perché la relazione conclusiva delle indagini è stata depositata il 21.6.2011 sia perché la documentazione acquisita, tutt’al più, quand’anche rilevante, sarebbe inutilizzabile ma, comunque, non inficia la validità dell’azione disciplinare che deve considerarsi tempestiva e correttamente esercitata”. Nel merito ha ritenuto di condividere la tesi accusatoria e ravvisare nella fattispecie la fraudolenta sottoscrizione di un patto simulatorio (il contratto di agosto 2010), la cui controdichiarazione probante sarebbe costituita dal secondo negozio, depositato solo per consentire al Corapi di potersi poi insinuare, quale creditore privilegiato, nella procedura fallimentare avviata nei confronti della società ed ottenere, in buona sostanza, un sicuro vantaggio economico. Per l’effetto, ha condannato il calciatore Corapi alla sanzione in epigrafe. La difesa contesta la decisione e ripropone, nel suo gravame, sia l’eccezione di improcedibilità proposta dinanzi alla Commissione Disciplinare sia le argomentazioni di merito nello stesso contesto esplicitate. Si assume, nuovamente, che le indagini federali sarebbero proseguite ben oltre il termine del 30.6.2011, riferendosi, in particolare alla richiesta formulata, solo nel settembre 2011 alla Lega circa la data in cui i moduli contrattuali, poi usati, sarebbero stati telematicamente acquisiti ed alla risposta pervenuta nell’ottobre successivo. Nel merito si censura la costruzione della decisione, fondata su una incondivisibile lettura degli atti processuali, sull’assenza di ogni elemento probatorio circa la percezione di somme extracontrattuali, la deduzione della frode su mere congetture e malgrado puntuali spiegazioni fornite dal calciatore, la mancata dimostrazione dell’avvenuta violazione dell’art. 94 N.O.I.F. Si conclude, dopo aver formulato istanza affinchè sia ritenuta sussistente la scriminante di aver agito nell’adempimento del dovere, per la declaratoria di improcedibilità del deferimento e, nel merito, per la assoluzione del Corapi. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, nel corso della quale sono stati sentiti gli avv. Calcagno e Aita per l’appellante e l’avv. Giua per la Procura Federale. La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a fondamento del reclamo proposto, ritiene lo stesso fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di improcedibilità proposta da parte ricorrente. Si assume che la Procura Federale, in violazione dei termini perentori posti dall’art. 32 C.G.S., che impone, al comma 11 n. 1che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale. Dato atto che nessuna proroga è stata chiesta e concessa in relazione al fatto in esame, s’impone la verifica se l’attività istruttoria avviata a seguito della segnalazione del Presidente della Lega Pro, del 15.12.2010, si sia conclusa entro il 30.6.2011. Due le tesi che si fronteggiano: la prima, quella del Requirente, che deduce che l’atto conclusivo va ravvisato nella relazione del collaboratore federale depositata il 21.6.2011; la seconda, della difesa, che denuncia il compimento di atti istruttori ben oltre tale termine, indicando come documenti probanti la richiesta avanzata dalla Procura Federale alla Lega Pro il 20.9.2011 e la risposta da questa fornita il 26.10.2011, entrambe riguardanti l’esatta individuazione del momento in cui i due moduli contrattuali sono stati “scaricati” dal database della Lega. La richiesta informativa e il suo riscontro, entrambi agli atti, sono stati diversamente valutati in quanto, secondo la difesa del ricorrente si tratterebbe di veri e propri atti di indagine mentre per la Commissione Disciplinare Nazionale essi concretizzerebbero solo meri adempimenti, al più inutilizzabili sul piano probatorio e, comunque, irrilevanti ai fini della validità dell’azione disciplinare. In merito al compimento di attività di indagine da parte della Procura Federale, oltre i termini imposti dal ricordato art. 32 C.G.S., questa Corte ha avuto modo di precisare che l’acquisizione di meri atti amministrativi, non può certo farsi rientrare “nell’attività di raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione dei soggetti cui imputare le relative violazioni” cosicché può reputarsi ammissibile nei rispetto degli anzidetti limiti e che “La chiusura delle indagini, peraltro, non preclude alla Procura di tenere conto nell’atto di deferimento di atti amministrativi o, come nel caso di specie, di decisioni degli organi di giustizia sportiva sopravvenuti, che possano in qualche modo assumere rilievo ai fini dell’eventuale qualificazione dell’illecito…In sostanza l’attività d’indagine è volta alla ricostruzione dei fatti ascritti al tesserato ed è attività distinta da quella, che può intervenire anche successivamente e comunque fino alla trasmissione dell’atto di deferimento, sulla cui base l’organo requirente procede alla qualificazione dei fatti, accertati entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 11 C.G.S.” (cfr. Com. Uff. n. 192/CGF (2012/2013). Ciò posto, però, deve porsi un discrimine contenutistico tra l’attività di indagine e la mera acquisizione di documentazione amministrativa: con la prima si compiono atti finalizzati ad “accertare” un fatto o un comportamento sino ad allora ipotizzato o comunque non completamente dimostrato; con la seconda si sviluppa un mero adempimento di ottenimento documentale che nulla aggiunge o modifica quanto già noto e provato sul piano sostanziale. Alla luce di questo parametro la Corte esprime il convincimento che la richiesta formulata nel settembre 2011 alla Lega Pro, sopra descritta, non possa che avere piena valenza istruttoria, niente affatto ininfluente, come diversamente ritenuto dal giudice di prime cure, sull’esito del giudizio. Si rileva , infatti, nell’atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario (pag. 5) che, lett. b) “il brevissimo lasso di tempo trascorso tra l’acquisizione da parte della F.C. Catanzaro S.p.A. del primo e del secondo modulo, tenuto conto della data del contratto…, rende evidente che i due contratti sono stati, in realtà, redatti e sottoscritti contestualmente ed entrambi consegnati in copia al calciatore…” e che tale argomentazione ha costituito momento argomentativo non certo secondario da parte della C.D.N., allorché ha assunto “La Procura Federale sostiene che la sostanziale contestualità dei due contratti, confermata dal numero progressivo di rilascio da parte della Lega Pro e della stessa apposizione di una data, sul secondo, con grafia diversa…dimostra l’esistenza della fattispecie contestata…” e, successivamente “ che “La mutevolezza alle quale le parti hanno inteso ispirare i loro rapporti economici nel breve volgere di 5 mesi, stante le modalità illustrate…”. E allora, ritiene questa Corte, che la circostanza della acquisita conoscenza della contestualità dello “scarico” dei moduli contrattuali non costituisce mero adempimento burocratico, utile solo ai fini di un’allegazione di atti, ma rappresenta momento centrale di tutta la contestazione, quale ineludibile snodo attraverso il quale passa tutto l’impianto accusatorio. L’accertamento della contestualità di ricezione dei moduli è, quindi, elemento di sicura valenza istruttoria e, come tale, doveva precedere – e non seguire – l’atto di conclusione delle indagini. Indiscutibile è, allo stesso tempo, la rilevanza attribuita dalla Commissione Disciplinare Nazionale che l’utilizza, in sede argomentativa, per affermare che, alla luce delle “modalità illustrate”, doveva assumersi come provata “la mutevolezza dei rapporti”, ovvero, in buona sostanza, la volontà di aggiramento delle norme in materia contrattuale. La conclusione cui perviene questa Corte è, pertanto, quella di considerare la richiesta rivolta dalla Procura Federale alla Lega Pro, in data 20.9.2011, e il riscontro da questa fornita il 26 ottobre successivi in ordine alla cronologia dell’acquisizione dei moduli contrattuali da parte della società, come tipi atti di indagine, compiuti però oltre il termine perentorio del 30.6.2011, con violazione della disposizione di cui all’art. 32, comma 11 C.G.S.. Alla luce di quanto precede debbono considerarsi assorbiti gli altri motivi di censura di parte ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Corapi Francesco e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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