F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PERUGIA/NOCERINA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 19.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
5) RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PERUGIA/NOCERINA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 19.2.2013)
La A.C. Perugia Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 124/DIV del 19.2.2013) contenente la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Camplone Andrea seguito gara Perugia/Nocerina del 17.2.2013, per comportamento reiteratamente irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara (espulso). La ricorrente nel ritenere il comportamento dell'allenatore Sig. Camplone Andrea manifestante una semplice protesta e non reiteratamente irriguardoso, ritiene la sanzione ad esso inflitta del tutto sproporzionata in relazione a tale comportamento, anche in relazione a casi analoghi sanzionati dalla Corte di Giustizia in misura minore rispetto al caso di specie. La ricorrente, inoltre, contesta la reiterazione della protesta indicata nel referto arbitrale sollevando dubbi sulla percettibilità delle parole espresse dal Camplone alla distanza di circa 40 metri dal direttore di gara. Chiede pertanto che venga annullata o riformata la squalifica irrogata o ridotta ad una sola giornata con commutazione della eventuale seconda giornata di un ammenda di € 500,00. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, considera, per quanto riguarda le frasi rivolte all'arbitro, la condotta del Sig. Camplone critica e irriguardosa ma non gravemente ingiuriosa od offensiva e reiterata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia, riduce la sanzione inflitta al sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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