F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 6) RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SUSINI CARLO SEGUITO GARA BORGO BUGGIANO/SALERNITANA DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 26.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 6) RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SUSINI CARLO SEGUITO GARA BORGO BUGGIANO/SALERNITANA DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 26.2.2013) L’U.S. Salernitana 1919 S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 26.2.2013. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: all’11° del secondo tempo della partita indicata in epigrafe, il direttore di gara, su segnalazione del primo assistente, allontanava dal terreno di gioco il sig. Carlo Susini, allenatore in seconda della Salernitana, per aver ripetutamente rivolto allo stesso assistente frasi offensive; dopo l’espulsione, il Susini, anzichè lasciare il campo di gioco, si soffermava all’ingresso del tunnel degli spogliatoi continuando ad insultare l’assistente arbitrale. Veniva richiamata l’attenzione dell’Ufficiale di Lega che provvedeva ad allontanarlo dal campo ma, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco inveendo contro il direttore di gara. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 27 febbraio 2013, una memoria difensiva con la quale si contestava l’entità della sanzione inflitta in considerazione dello stato d’animo generale che si era venuto a creare a seguito dell’infortunio occorso al portiere della Salernitana, il quale, dopo uno scontro con un avversario, riportava gravi lesioni che lo costringevano a lasciare il campo e ad essere ricoverato in ospedale dove gli veniva asportata la milza e riscontrata la frattura di diverse costole. Questo episodio determinava attimi di terrore che provocavano un grave stato d’ansia e di alterazione nell’animo dell’allenatore Susini, sfociato in un comportamento sicuramente censurabile ma altrettanto comprensibile. Si chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione. All’odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., l’avv. Gian Michele Gentile difensore della Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti. La Corte considerato che il comportamento tenuto dall’allenatore Susini deve ritenersi condizionato dal forte stato di shock emotivo e di frustrazione psicologica derivanti dall’infortunio occorso al portiere della propria squadra che lo hanno indotto quasi istintivamente ad assumere un atteggiamento poco professionale; ritenuto che tale circostanza possa assumere valore di attenuante sul fronte dell’irrogazione della sanzione accoglie in parte il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno, riduce la sanzione inflitta al sig. Susini Carlo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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