F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 19 Marzo 2013 e su www.figc.it 2) DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE S. M. PER VIOLAZIONE ART. 2.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 19 Marzo 2013 e su www.figc.it 2) DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE S. M. PER VIOLAZIONE ART. 2.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING L’atleta S. M. è stato trovato positivo per metabolita di Tetraidrocannabinolo (in concentrazione superiore alla soglia limite, circa 150 ngml + 1,4), Benzoilecgonina (metabolita della cocaina) e cocaina in occasione del controllo antidoping disposto dalla commissione ministeriale ex lege 3762000 al termine della gara di campionato Serie D Girone H “Nardò Calcio/Citta di Potenza” svoltasi a Nardò il 16.12.2012. L’ufficio procura Antidoping ne ha chiesto in data 31.1.2013 alla Corte di Giustizia Federale la sospensione cautelare, che ha sospeso l’atleta con provvedimento del 22.1.2013. Il signor S. M. non presentava alcuna richiesta di controanalisi e nonostante la documentata convocazione per essere ascoltato in data 22.1.2013 non si presentava né faceva pervenire alcuna giustificazione. Veniva allora riconvocato, come documentato dalla Procura per il giorno 29.1.2013, ma nuovamente non si presentava né inviava giustificazione rendendosi addirittura irreperibile. Né compariva all’udienza del 2.3.2012. Risulta dunque pacifica ed incontestata la violazione dell’art. 2.1. del Codice WADA da parte dell’atleta in quanto sussistono elementi certi di colpevolezza. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore S. M. la sanzione della squalifica di anni 2 a decorrere dalla sospensione cautelare.
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