F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL CALC. ZAMBONI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO DEL CALC. ZAMBONI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)
La Commissione Disciplinare Nazionale, con la delibera pubblicata sul Com. Uff. del 18.12.2012 n 55/CDN, ha irrogato al Sig. Marco Zamboni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della società Spal 1907, S.p.A., e attualmente per la società S.S.D. Trento Calcio 1921, la squalifica di 1 anno e 7 mesi per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 C.G.S., per avere posto in essere “un’attività conoscitiva e di informazione finalizzata all’effettuazione di scommesse sicure su gare dei campionati professionistici e per avere effettuato scommesse sulle predette gare, anche tramite altri soggetti”. Il Sig. Zamboni ha impugnato tale deliberazione. Il ricorso è infondato. 1.- E’ da respingere, innanzitutto, l’istanza di ammissione di prova testimoniale proposta con il ricorso. Analoga istanza, formulata dalla difesa del ricorrente in primo grado, è stata respinta con ordinanza (n.4) dalla Commissione Disciplinare Nazionale sul rilievo che le circostanze dedotte “ risultano ininfluenti al fine del decidere”. La Corte ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale che hanno portato alla reiezione dell’ istanza proposta dal ricorrente in primo grado siano condivisibili e siano estensibili anche alla richiesta effettuata dal ricorrente in questa sede, giacché i fatti che dovrebbero essere riferiti dai testimoni, quali descritti nei capitoli in cui l’istanza di ammissione della prova testimoniale è stata articolata, non hanno alcuna rilevanza ai fini del decidere.
2.- Dagli accertamenti esperiti dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha indagato sul mondo delle scommesse illegali sulle gare dei campionati di calcio, e dall’autonoma attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è emersa l’esistenza di gruppi di scommettitori, nei quali risultano coinvolti anche soggetti appartenenti all’ordinamento federale. Si tratta di soggetti dediti alle scommesse sulle predette gare in alcuni casi dall’esito sicuro in quanto precedute da atti
finalizzati all’alterazione dei risultati. Ad uno di questi gruppi è risultato collegato lo Zamboni, al quale va ricondotta un’intensa attività conoscitiva e quindi di informazione rivolta a soggetti del gruppo con riferimento a varie partite di calcio, fra le quali anche partite della squadra di appartenenza. Questa attività del ricorrente, che si rivela anche scommettitore in proprio e partecipe delle scommesse effettuate da altri soggetti, emerge in modo chiaro, tale che non dà adito ad alcun dubbio, dalle intercettazioni delle telefonate intercorse con M.C., uno dei soggetti di maggiore rilievo del gruppo, e dal nutrito numero di SMS acquisiti al procedimento dalla Procura della Repubblica di Napoli. Il ricorrente contesta la deliberazione impugnata rilevando che questa è riposta esclusivamente sulla intercettazione di quattro telefonate, mentre dal copioso materiale probatorio acquisito al procedimento dalla Procura Federale nelle indagini attinenti alle scommesse, costituito da intercettazioni ambientali, sequestro di supporti informatici e relative relazioni tecniche, movimenti bancari, tutti elementi – sempre secondo il ricorrente - molto più rilevanti rispetto alle
predette quattro telefonate, non risulterebbe assolutamente il suo coinvolgimento nel giro delle scommesse. Rileva, in particolare, il ricorrente che dai movimenti bancari, dal 23 febbraio al 18 ottobre 2011, dei conti correnti, di M.C. e di F.C. (altro soggetto del gruppo degli scommettitori), non risulterebbe alcuna operazione che lo riguardi, ad eccezione di due assegni la cui causale peraltro sarebbe stata giustificata da F.C. Parimenti, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate riguardanti M.C., F.C., nonché M.G. e S.G. (altri soggetti del gruppo) tutti considerati attendibili
dalla Procura della Repubblica di Napoli non sarebbe emersa alcuna collusione del ricorrente negli illeciti ascritti agli scommettitori soggetti ad indagini. Tali rilievi, ad avviso della Corte, non hanno alcuna consistenza. La circostanza che lo Zamboni non figuri nelle intercettazioni delle conversazioni di altri componenti dei gruppi di scommettitori e non sia stato da questi coinvolto negli interrogatori condotti dagli inquirenti nelle indagini sul “calcio scommesse” non depone assolutamente per la sua estraneità alle attività del gruppo. Le intercettazioni telefoniche e gli SMS acquisiti al procedimento rivelano, invece, che il ricorrente non è affatto estraneo alle attività del gruppo. Dai colloqui telefonici intercettati tra lo Zamboni e M.C., infatti, è evidente che la conversazione si svolge tra due soggetti accomunati da una stessa attività di scommettitori. I due si scambiano ragguagli sulle gare sulle quali eventualmente fare delle puntate, pronosticandone il risultato in base ad informazioni in loro possesso o acquisite da altre fonti, discutono dello stato di forma delle squadre e dei loro interessi di classifica a ottenere determinati risultati, delle quotazioni inerenti a dette gare, delle scommesse già effettuate, vinte e perse, e di quelle da fare. Nella telefonata intercettata il 7.5.2012, dopo uno scambio di osservazioni con l’uso di frasi convenzionali peraltro facilmente intellegibili relative alla gara Bologna – Parma dell’8 maggio come possibile oggetto di scommessa (M.C. rivela di non avere somme disponibili per giocare
avendo perso € 60.000,00 per una scommessa sul Napoli), i due appuntano la loro attenzione sulla gara che vede impegnata la Spal, cioè la squadra dello Zamboni, con l’Alessandria, anch’essa in calendario il giorno successivo.
Su tale gara Zamboni esprime il suo disappunto per l’impossibilità di pronosticare un risultato affidabile avendo l’Alessandria perso la gara precedente con il Monza (“vogliono giocarsela”; “ … il problema si è incasinato tutto perché è andato a perdere con il Monza l’ultimo in classifica …”). M.C., a sua volta, dichiara comunque la sua disponibilità ad operare dopo aver sentito “gli altri” (“… comunque io sono qua siamo operativi se hai bisogno io sono qua se … no … io sento gli altri … se hanno qualcosa va bene … “). E’ chiaro, nonostante il linguaggio “in codice”, che si prospetta l’eventualità che lo Zamboni possa scommettere sulla predetta gara. Anche nelle successive telefonate intercettate tra Zamboni e M. C. si parla di pronostici , di scommesse e di soldi che il primo deve al secondo. Sempre con frasi criptiche, si ragiona sulle partite che possono dare maggiori garanzie di puntate sicure. E’ significativa al riguardo la frase in cui Zamboni mostra la sua delusione per non poter giocare sulla gara Catania – Roma (“ noo … volevo far la Roma … tutta la vita però se tu mi dici così mi smonti …”). Dalle conversazioni intercettate emerge anche un movimento di somme di denaro sempre collegato alle scommesse. M. C. si offre di anticipare per lo Zamboni somme di denaro (“… ce la faccio te li anticipo io … perché sai ho il conto lì …”). Su tali relazioni relative a somme di denaro correlate all’attività di scommesse si rivela significativo – come ha sottolineato la Commissione Disciplinare Nazionale – anche l’SMS indirizzato da M.C. a Zamboni che viene sollecitato a restituire una somma di denaro in tempi
rapidi al fine di impegnarla in un’altra scommessa (“Se riesci prima li reinvestiamo capito?”). Nonostante il linguaggio convenzionale con l’uso di frasi ed espressioni criptiche (le squadre si faranno la “guerra” per dire si giocheranno la partita; “se c’è da andare a mangiare o se no stiamo a digiuno, a dieta, per adesso sono a zona piena” frase che verosimilmente si riferisce alla opportunità o meno di effettuare puntate) è evidente che la conversazione non verte – come sostiene il ricorrente - sulla vendita di casseforti o di orologi che non vengono mai citati nelle telefonate. In
queste – come si è evidenziato – si parla solo ed esclusivamente di gare di calcio. 3.-Dal tenore delle espressioni usate nei vari colloqui intercettati emerge palesemente un rapporto consolidato e consuetudinario tra due persone che praticano abitualmente il mondo delle scommesse, frequentazione resa ancora più evidente dalla dimestichezza con il linguaggio ed i meccanismi adottati nell’ambiente degli scommettitori. Per tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, il ricorso va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calc. Zamboni Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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