COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 94. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CIRO RICCI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 94. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CIRO RICCI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO A.I.A. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 27 settembre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 23 settembre 2011, prot. 1698/81, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; visto che, nella riunione del 15.10.2012, la seduta è stata rinviata per errore nella comunicazione di convocazione, alla riunione del 19.11.2012; tanto premesso OSSERVA alla riunione del 19 novembre 2012 è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto mesi tre di inibizione per il deferito, sig. Ciro Ricci. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rileva che, dagli atti, emergono con evidenza i fatti contestati (il sig. Ricci, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Napoli, benché ritualmente invitato, non ha risposto a due convocazioni – in data 11 e 18 aprile 2011 – innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Campania), ai quali deve aggiungersi che il deferito non si è presentato nemmeno all’udienza del 19.11.2012. Considerata la gravità intrinseca, l’assoluta mancanza di rispetto per gli Organi di giustizia sportiva, dimostrata dalle ripetute assenze alle convocazioni, nonché dalla pervicace reiterazione dell’infrazione, ancor più negativamente significativa, in quanto provenuta da tesserato al quale, nella sua qualità di arbitro, viene attribuita la qualità di testimone qualificato ed ai referti del quale viene attribuita la qualità di fonte privilegiata di prova, a questa C.D.T. appare congrua ed equa la sanzione richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Ciro Ricci, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Napoli, la sanzione dell’inibizione per mesi tre.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it