COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 95. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOVANNI JULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RITA ERCOLANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, DEL REGOLAMENTO L.N.D.; A CARICO DELLA SOCIETÀ UOMO NUOVO NAPOLI 2010 (GiÀ RITA ERCOLANO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 95. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOVANNI JULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RITA ERCOLANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, DEL REGOLAMENTO L.N.D.; A CARICO DELLA SOCIETÀ UOMO NUOVO NAPOLI 2010 (GiÀ RITA ERCOLANO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 28 settembre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 11 luglio 2011, prot. 1698/81, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; visto che, nella riunione del 15.10.2012, la seduta è stata rinviata alla riunione del 19.11.2012; tanto premesso OSSERVA alla riunione del 19 novembre 2012 è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: mesi tre di inibizione per il deferito, sig. Giovanni Juliano e l’ammenda di euro 500,00 a carico della società Uomo Nuovo Napoli 2010 (già Rita Ercolano). Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rileva che, dagli atti, emergono con evidenza i fatti contestati: la società, nel corso della stagione 2010/2011, ha fatto svolgere attività di allenatore a tecnico abilitato, senza procedere al relativo tesseramento. Sulla base delle sue stesse decisioni per casi analoghi, questa C.D.T. ritiene congruo e conforme ad equità commisurare in mesi due l’inibizione a carico del deferito, sig. Giovanni Juliano, all’epoca dei fatti presidente della nominata società, a titolo di responsabilità diretta, nonché di quantificare in euro 250,00 l’ammenda a carico della società stessa, a titolo di responsabilità oggettiva. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Giovanni Juliano, all’epoca dei fatti presidente della società Rita Ercolano (oggi Uomo Nuovo Napoli 2010), la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società Uomo Nuovo Napoli 2010 (già Rita Ercolano) l’ammenda di euro 250,00.
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