COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALFATERNA CALCIO – GARA ALFATERNA CALCIO / RISTOR LETTERE F.C. DEL 23.02.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALFATERNA CALCIO – GARA ALFATERNA CALCIO / RISTOR LETTERE F.C. DEL 23.02.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, questo Collegio, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 28 febbraio 2013, pag. 1822, il tesserato Andrea Moscariello della società Alfaterna Calcio veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate di gara, dal Giudice Sportivo Territoriale, per aver colpito un calciatore antagonista alle gambe, a gioco fermo, violentemente. Con reclamo tempestivo la società Alterna Calcio ha impugnato la cennata decisione. Invero, questo Collegio rileva, da una attenta lettura degli atti di gara, che il deprecabile gesto compiuto dal calciatore Andrea Moscariello, ai sensi dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, comma 4, lettera b), è da giudicare, a pieno titolo, come rientrante nella fattispecie della condotta violenta di un calciatore nei confronti di altri calciatori. Di conseguenza, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure è da giudicare congrua ed equa, considerata la gravità del fatto commesso dal nominato calciatore. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Alfaterna Calcio.
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