COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ARIANO IRPINO – GARA REAL ARIANO IRPINO / LIBERATORE BULZARIELLO DEL 2.03.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ARIANO IRPINO – GARA REAL ARIANO IRPINO / LIBERATORE BULZARIELLO DEL 2.03.2013 – 1^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'infondatezza. Invero, il reclamo è stato trasmesso (in data 13.03.2013, a mezzo fax: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Imbimbo Virgilio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 87 del 7.03.2013, pag. 1892. Questo Collegio osserva: dalla lettura del reclamo proposto non si evince alcun elemento, che possa confutare quanto riferito dall’arbitro nel proprio referto di gara. Rilevato, pertanto, che il calciatore Imbimbo Virgilio ha assunto una condotta violenta nei confronti di un calciatore antagonista, questa C.D.T. ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELlBERA di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Ariano Irpino.
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