COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA VILLA FIORE / SILVI DISPUTATA IL 6.3.2013 VALEVOLE PER LA COPPA ABRUZZO (C.U. n° 49 DEL 14.3.2013 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA VILLA FIORE / SILVI DISPUTATA IL 6.3.2013 VALEVOLE PER LA COPPA ABRUZZO (C.U. n° 49 DEL 14.3.2013 – C.R.A.). Con appello pervenuto a mezzo fax in data 15.3.2013, la società A.S.D. Silvi ha chiesto la revoca, ovvero la riforma della decisione di cui in epigrafe con la quale il G.S. aveva inflitto alla detta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0, per avere la società utilizzato un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte, stante una precedente squalifica non scontata. Ha dedotto l’appellante la presentazione fuori termine del reclamo da parte della società controinteressata, con conseguente illegittimità della decisione impugnata. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dello stesso C.U. sul quale è stata pubblicata la decisione di cui si discute, considerato il mancato inoltro alla società controinteressata di copia del reclamo, così prescritto dalla disposizione richiamata. Il vizio di forma non può, peraltro, essere sanato stante la perentorietà del termine di invio alla controparte (entro le ore 12 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale- “abbreviazione termini procedurali gare di Coppa Regione). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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