COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di Pino GUAGLIANONE, calciatore deIl’U.S.D. S. Maria del Cedro; Angelo RUSSO, calciatore deII’U.S.D. S. Maria del Cedro; Michele CALDERARO, calciatore deIl’U.S.D. S. Maria del Cedro;per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. il Guaglianone per avere inferto, in una pausa della gara S. Maria del Cedro – Pedace, del 22.04.2012, un violento pugno al calciatore dell’US Pedace, Maurizio Leonetti, e di averlo poi colpito con ripetuti calci unitamente ai suoi compagni di squadra Angelo Russo e Michele Calderaro, procurandogli la frattura di due costole, come meglio descritto nella parte motiva;la società U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO,per rispondere a titolo oggettivo delle violazioni ascritte ai Guaglianone; Angelo Russo e Michele Calderaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma propri tre tesserati Pino 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di Pino GUAGLIANONE, calciatore deIl'U.S.D. S. Maria del Cedro; Angelo RUSSO, calciatore deII'U.S.D. S. Maria del Cedro; Michele CALDERARO, calciatore deIl'U.S.D. S. Maria del Cedro;per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. il Guaglianone per avere inferto, in una pausa della gara S. Maria del Cedro - Pedace, del 22.04.2012, un violento pugno al calciatore dell'US Pedace, Maurizio Leonetti, e di averlo poi colpito con ripetuti calci unitamente ai suoi compagni di squadra Angelo Russo e Michele Calderaro, procurandogli la frattura di due costole, come meglio descritto nella parte motiva;la società U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO,per rispondere a titolo oggettivo delle violazioni ascritte ai Guaglianone; Angelo Russo e Michele Calderaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, esaminati gli atti preliminari del procedimento nr.1186/11/12, da cui si evince che: propri tre tesserati Pino 2, del C.G.S. - con la nota del 24.04.2012, il Presidente della Società U.S. PEDACE, signor Antonio LUCANTE, comunicava al C.R. Calabria che, durante la gara del Campionato di seconda categoria Calabria, S. Maria del Cedro - Pedace, disputata il 22.04.2012, il proprio calciatore, Maurizio LEONETTI, al 40' del s. t. era stato aggredito con calci e pugni dai calciatori avversari, elencati nella distinta della squadra del S. Maria cdel Cedro con i numeri 3 (Michele CALDERARO), 6 (Pino GUAGLIANONE), 7 (Antonio FORESTIERI), 11 (Franc Eesco ALOISE), e 14 (Angelo RUSSO), riportando lesioni diagnosticate dall'Ospedale di Cetraro, per cui il (temporaneamente) la partita, in attesa dell'intervento dell'ambulanza del 118; - i Sanitari dell'Ospedale di Cetraro, dopo gli accertamenti diagnostici giu LEONETTI in 30 giorni s.c. per "Trauma cranico con ferita lacero contusa regione sop costa di DX — Contusione ginocchio DX - Cervicalgia post traumatica"; - l'Arbitro della gara in esame, signor Lucio Salvatore Mascali, della Sezio rapporto di gara riferiva che la partita era terminata in ritardo in quanto era rissa che si era verificata in campo, cui avevano preso parte i tesserati di en grazie all'intervento dei Carabinieri; - il G.S.T. competente, per la rissa verificatasi in campo, per cui era stato dDirettore di Gara aveva sospeso adicavano guaribile il calciatore Maurizio nracciliare sinistra - Frattura VII ed VIII ane AIA di Paola, nel supplemento del astata sospesa temporaneamente per la utrambe le squadre, ed era stata sedata irichiesto l'intervento dei Carabinieri, irrogava l'ammenda di € 250,00 ad entrambe le Società U.S. PEDACE ed U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO, nonché la squalifica di due giornate ufficiali di gare ai calciatori Maurizio LEONETTI del Pedace e Francesco ALOISE del S. Maria del Cedro, espulsi prima della rissa; rilevato che nel corso degli accertamenti, il Collaboratore della Procura Federa lle, Dott. Walter MORETTI ha ascoltato i seguenti tesserati: Il Presidente dell'US Pedace, signor Antonio Lucante - che, in occasione della gara in esame, aveva svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale - ha dichiarato che: - dopo l'aggressione subita dal calciatore LEONETTI, l'Arbitro aveva sospeso l ca gara per alcuni minuti, per riprenderla regolarmente dopo; - il calciatore Maurizio LEONETTI era stato soccorso e trasportato con l'ambulanza presso l'Ospedale di Cetraro; - la Società S. MARIA DEL CEDRO, in un secondo tempo aveva chiesto scusa alla Società Pedace per i fatti avvenuti durante la predetta gara; -l'Arbitro della gara S. Maria Del Cedro - Pedace, Lucio Salvatore Mascali, della Sezione AIA di Paola, ha dichiarato che: - quasi al termine della gara (40' del s.t.), due calciatori avversari si erano spintonati violentemente per cui li aveva espulsi entrambi (Francesco ALOISE del S. Maria del Cedro e Maurizio LEONETTI del Pedace); - mentre il calciatore del Pedace (LEONETTI) si allontanava verso gli spogliatoi era stato inseguito dallo stesso avversario (ALOISE) e poi da altri calciatori delle due squadre; - siccome la situazione stava degenerando in rissa, aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri, che sostavano nei pressi degli spogliatoi; probabilmente, in tale circostanza, si era verificata l'aggressione ai danni dal calciatore (LEONETTI), il quale, subito dopo, veniva accompagnato negli spogliatoi. Anche su richiesta dei Dirigenti di entrambe le Società, poco dopo, aveva ripreso lo svolgimento della gara; Il Presidente del S. MARIA DEL CEDRO, signor Domenico FORESTIERI, ha dichiarato che: - durante la gara S. Maria del Cedro - Pedace del 22.04.2012, aveva preso posto in tribuna, - siccome i calciatori LEONETTI ed ALOISE, dopo la loro espulsione, continuavano a litigare, era entrato nell'impianto sportivo ed aveva notato che la metà dei calciatori della propria squadra erano rientrati negli spogliatoi, per cui li aveva invitati a riprendere la gara; nel frattempo chiamava l'ambulanza per soccorrere il calciatore LEONETTI, che sanguinava dall'arcata sopracciliare; - dopo qualche giorno aveva telefonato al Presidente del PEDACE per conoscere le condizione del calciatore LEONETTI, apprendendo che questi aveva subito, tra l'altro, la frattura di due costole, per cui aveva chiesto scusa dell'accaduto; il calciatore deII'US PEDACE, signor Ippolito Marco CAVA, ha dichiarato che: - nel corso della gara in esame, a causa di una strattonata, era sorto un diverbio tra il suo compagno di squadra Maurizio LEONETTI ed il calciatore avversario n° 11 ALOISE; - subito dopo, aveva notato il LEONETTI allontanarsi verso il centro campo, venendo inseguito dai calciatori della squadra del S. Maria del Cedro, : n° 3 (Michele CALDERARO), n° 6 (Pino GUAGLIANONE) e n° 11 (Francesco ALOISE); - il calciatore GUAGLIANONE raggiungeva il LEONETTI e lo colpiva violentemente all'arcata sopracciliare, facendolo accasciare a terra, ed a seguire, questi veniva colpito da numerosi calci al torace da parte degli altri due calciatori, n° 11 ALOISE e n° 3 CALDERARO; - mentre alcuni suoi compagni soccorrevano il LEONETTI accompagnandolo negli spogliatoi, la gara veniva sospesa temporaneamente dall'Arbitro per circa 10 minuti e poi ripresa regolarmente. il calciatore deII'US PEDACE, signor Maurizio LEONETTI, ha dichiarato che: - per le lesioni subite, nel corso della gara S. Maria del Cedro - Pedace del 22.04.2012, aveva sporto la denuncia presso la Procura della Repubblica di Paola a carico dei calciatori avversari responsabili. Non aveva chiesto personalmente alcuna autorizzazione agli Organi Federale per adire l'Autorità Giudiziaria, ritenendo che l'avesse fatto il Dirigente della Società Luigi Guglielmelli; - era entrato in campo dalla panchina al 35' del secondo tempo e dopo circa 5', a seguito di una sua protesta per un fuori giuoco concesso dall'Arbitro alla squadra avversaria, il calciatore n°. 11 ALOISE del S. Maria del Cedro gli aveva intimato di stare zitto e lo aveva colpito con uno schiaffo al braccio, per cui il Direttore di Gara espelleva entrambi; - subito dopo era stato strattonato violentemente da tre calciatori avversari e per evitare di subire altre violenze era fuggito verso il centro campo, ma era stato raggiunto dagli stessi avversari e, nella circostanza, il calciatore n° 6 (Pino GUAGLIANIONE) del S. Maria del Cedro, lo colpiva con violenza con un pugno all'arcata sopracciliare, facendolo cadere a terra, ma anche in questa posizione riceveva ripetuti e violenti calci al torace da altri avversari, i cui nominativi, che non ricordava in quel momento, aveva riportato nella denuncia sporta all'Autorità Giudiziaria; - in un primo momento era stato accompagnato dai propri compagni di squadra nello spogliatoio e dopo alcuni minuti con l'ambulanza era stato trasportato all'Ospedale di Cetraro, ove i sanitari gli suturavano la ferita al sopracciglio e lo sottoponevano ad esame radiografico del torace e quindi lo giudicavano guaribile in 30 giorni, per le lesioni trascritte nel referto ospedaliero; Considerato che, il 26.04.2012, il calciatore Maurizio LEONETTI, che aveva già instaurato il procedimento penale d'ufficio, inoltrava alla Procura della Repubblica di Paola (CS) una dettagliata denuncia per le gravi lesioni subite, acquisita in copia durante l'audizione- Con il citato documento affermava sostanzialmente che: -al 40' del s.t. dopo essersi rivolto all'Arbitro per contestare l'assegnazione di un calcio d'angolo a favore della squadra del S. Maria del Cedro, il calciatore avversario n° 11 (Francesco ALOISE) gli aveva detto: “Fatti i cazzi tuoi. Stai zitto" e poi lo aveva minacciato con altre frasi del tipo "Stai zitto che ti ammazzo", a quel punto l'Arbitro aveva espulso entrambi; -senza soluzioni di continuità, era stato attorniato da altri quattro calciatori avversari, tra i quali quello con il n° 6 (Pino GUAGLIANONE), il quale trattenendolo per la maglia gli aveva proferito testualmente: "Minchione, ma che stai facendo, vedi che ti rompo la faccia", pertanto, preso dal panico, era riuscito a divincolarsi ed era corso verso il centro campo, ma era stato raggiunto dagli stessi quattro avversari ed, in particolare, sempre il calciatore n° 6 (GUAGIANONE) lo colpiva con un violento pugno all'arcata sopracciliare sinistra, per cui cadeva esanime a terra ed in questa posizione, mentre sanguinava dalla ferita, era stato raggiunto da una serie violenta di calci da parte dei predetti calciatori, identificati dal proprio capitano Ippolito Cava, dal Presidente Antonio Lucante e dagli altri Dirigenti, tra i quali Caferro, Barca, Campanaro Palazzo, Turco e Dodaro, nei calciatori avversari n° 6 Pino Guaglianone, n° 3 Michele Calderaro e n° 14 Angelo Russo; -era stato accompagnato all'Ospedale di Cetraro, i cui sanitari, dopo avergli suturato la ferita e riscontrato dalla radiografia la frattura di due costole, lo giudicavano guaribile in 30 giorni; Rilevato che, nel prosieguo degli accertamenti, allo scopo di circostanziare meglio le responsabilità degli aggressori del LEONETTI, sono stati ascoltati anche i seguenti tesserati della Società U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO: il calciatore, Michele CALDERARO ha negato di essersi accorto del diverbio verificatosi durante la gara in esame tra i calciatori LEONETTI ed ALOISE, affermando di avere notato soltanto l'espulsione degli stessi decretata dall'Arbitro, e che la gara, secondo lui, era stata ripresa subito dopo, ed ha evitato di fare riferimento alle violente percosse inferte e subite, al centro del terreno di giuoco, dal calciatore LEONETTI da parte sua e dei suoi compagni di squadra; il calciatore Angelo RUSSO, ha dichiarato che: - la gara in questione era stata sospesa dall'Arbitro per l'espulsione dei calciatori ALOISE e LEONETTI, i quali avevano dato luogo ad un diverbio; - I'ALOISE si era recato subito verso gli spogliatoi mentre il LEONETTI era rimasto a terra, forse a causa degli spintoni ricevuti; - non aveva notato il suo compagno GUAGLIANONE litigare con il LEONETTI; - non gli risultava che il LEONETTI, mentre era accasciato a terra, era stato scalciato violentemente da alcuni suoi compagni; - aveva notato che il LEONETTI era stato soccorso e trasportato all'Ospedale con l'ambulanza. Il calciatore Pino GUAGIANONE ha dichiarato che: - durante la gara in questione, nei pressi dell'area di rigore, si era verificato un diverbio tra i calciatori ALOISE e LEONETTI, per cui entrambi erano stati espulsi dall'Arbitro; - subito dopo, lui ed altri suoi compagni di squadra si erano avvicinati ai due cercando di calmarli e nel contempo dividerli; - non era vero che aveva colpito il LEONETTI e procurato allo stesso la lesione all'arcata sopracciliare, precisando di non avere avuto con lo stesso alcun contatto fisico perché nella circostanza si trovava, in altra zona, lontana, del campo di calcio; - il LEONETTI quando era caduto a terra, era stato circondato da alcuni calciatori e non aveva notato se fosse stato colpito con calci; - ricordava che l'ALOISE ed il LEONETTI si erano spintonati ed in tale circostanza quest'ultimo era caduto a terra e forse si era ferito all'arcata sopracciliare: Il calciatore Francesco ALOISE, ha dichiarato che: - a 15' circa dalla fine dell'incontro in esame, nei pressi dell'area di rigore, era stato trattenuto dal calciatore avversario, Maurizio LEONETTI, ed egli aveva subito reagito, allontanandolo bruscamente, per cui l'Arbitro decretava l'espulsione di entrambi; - aveva tentato di parlare con il Direttore di Gara, ma un suo compagno di squadra lo aveva allontanato, accompagnandolo negli spogliatoi; - dopo alcuni minuti, era uscito dagli spogliatoi e la gara poco dopo era terminata; intanto, giungeva sul posto l'ambulanza, su cui il LEONETTI, che sanguinava dal volto, veniva fatto salire in barella; immediatamente dopo, era rientrato negli spogliatoi, dove apprendeva dai propri compagni che dopo la sua espulsione e quella del LEONETTI, si era verificata una rissa, a centro campo, nel corso della quale il LEONETTI era stato accerchiato dai calciatori del S. Maria del Cedro: Pino GUAGLIANONE, Michele CALDERANO ed Angelo RUSSO e con quest'ultimo il LEONETTI si era azzuffato e preso per i capelli; - nel corso dell'allenamento di qualche giorno successivo, il Presidente Domenico FORESTIERI, aveva manifestato alla squadra l'intenzione di dimettersi unitamente ad altri Dirigenti e quindi aveva rimproverato tutti per quanto era accaduto durante la precedente gara in esame, e subito dopo, aveva parlato, separatamente, con i calciatori GUAGLIANONE e CALDERARO; - era a conoscenza che il Presidente Forestieri, in un primo momento non voleva fare più giocare con la sua squadra il calciatore GUAGLIANONE; - non era stato interrogato dai Carabinieri per i fatti di cui sopra- Considerato che, le dichiarazioni rese dai calciatori Pino GUAGLIANONE, Angelo RUSSO e Michele CALDERARO si sono rivelate assolutamente non attendibili, in quanto contraddittorie non solo rispetto a quelle rese dai tesserati dell'US PEDACE e con il contenuto della denuncia prodotta all'Autorità Giudiziaria dall'aggredito, calciatore Maurizio LEONETTI, ma, essenzialmente anche con le ammissioni effettuate dal loro compagno di squadra Francesco ALOISE, che hanno, concordemente, circostanziato la responsabilità dell'aggressione subita dal calciatore Maurizio LEONETTI in danno dei predetti tre calciatori GUAGLIANONE, RUSSO e CALDERARO; Considerato che, per le lesioni, superiori a 20 giorni di guarigione, subite dal calciatore Maurizio LEONETTI, già era stato aperto il procedimento penale d'ufficio presso la Procura della Repubblica di Paola (CS), per cui Io stesso calciatore, per la denuncia presentata a supporto del certificato medico che prevedeva la prognosi di 30 giorni, non ha commesso alcuna violazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto; Ritenuto che il gravissimo comportamento posto in essere, in una pausa della gara S. Maria del Cedro - Pedace, dai calciatori dell'U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO, Pino GUAGLIANONE, responsabile di avere prodotto con un violento pugno la lesione all'arcata sopracciliare del calciatore avversario Maurizio LEONETTI e con il concorso attivo dei due suoi compagni di squadra Angelo RUSSO e Michele CALDERARO la frattura di due costole in danno dello stesso LEONETTI, causata con violenti calci sferrati, quando il malcapitato era accasciato a terra, integri a carico degli stessi tre tesserati la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Col. Domenico INFANTE; Visto l'art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 16 gennaio 2013, prot. nr. 4188/1186/pf 11-12 GR/MG: -Pino GUAGLIANONE calciatore deIl'U.S.D. S. Maria del Cedro, -Angelo RUSSO calciatore deII'U.S.D. S. Maria del Cedro, -Michele CALDERARO calciatore deIl'U.S.D. S. Maria del Cedro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. il GUAGLIANONE per avere inferto, in una pausa della gara S. Maria del Cedro - Pedace, del 22.04.2012, un violento pugno al calciatore dell'US PEDACE, Maurizio LEONETTI, e di averlo poi colpito con ripetuti calci unitamente ai suoi compagni di squadra Angelo RUSSO e Michele CALDERARO, procurandogli la frattura di due costole, come meglio descritto nella parte motiva; -la società U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO per rispondere a titolo oggettivo delle violazioni ascritte ai propri tre tesserati Pino GUAGLIANONE; Angelo RUSSO e Michele CALDERARO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 marzo 2013, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Per i deferiti sono comparsi, il Presidente Forestieri Domenico per la società e per i calciatori deferiti . Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23 C.G.S. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti per come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni: -Pino GUAGLIANONE, calciatore deIl'U.S.D. S. Maria del Cedro, squalifica mesi undici e quindi fino al 22 FEBBRAIO 2014; -Angelo RUSSO calciatore deII'U.S.D. S. Maria del Cedro, squalifica mesi sei e quindi fino al 22 SETTEMBRE 2013; -Michele CALDERARO calciatore deIl'U.S.D. S. Maria del Cedro, squalifica mesi sei e quindi fino al 22 SETTEMBRE 2013; -la società U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO ammenda € 400,00 (quattrocento/00).
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