COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico del calciatore HADIDI Mohamed Amine, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere affermato, contrariamente al vero, di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere II tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013 per la Società F.C. Atenogenese, venendo meno ai principi di lealtà e correttezza sportiva, cosi come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico del calciatore HADIDI Mohamed Amine, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere affermato, contrariamente al vero, di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere II tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013 per la Società F.C. Atenogenese, venendo meno ai principi di lealtà e correttezza sportiva, cosi come descritto nella parte motiva. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Presa visione della nota trasmessa il 2 gennaio 2013, dal Segretario dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C, con cui si segnalava che la Società F.C, Atenogenese aveva richiesto il tesseramento per il calciatore HADIDI Mohamed Amine, nato il 14.3.1985, con allegata la dichiarazione del medesimo "di non essere mai stato tesserato con Società straniere in precedenza"; Esaminata la nota del 21 dicembre 2012, con la quale II Segretario Generale della Federazione Tunisina Calcio segnalava che ii calciatore anzidetto risultava precedentemente tesserato per la stagione sportiva 1999/2000, per il Club "Jeunesse Sportive Kairouanaise", alla stessa affiliata; Rilevato, pertanto, come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore anzidetto, alla luce delle affermazioni contenute nella sopracitata dichiarazione, rivelatesi non rispondenti alla realtà del fatti, sia da considerarsi in contrasto con il disposto dell'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.; Osservato, altresì, che, pur non essendo il Sig. HADIDI Mohamed Amine, al momento della commissione del fatto, formalmente tesserato per la F.I.G.C., lo stesso abbia posto in essere una condotta comunque rilevante ai fini dell'ordinamento sportivo, in quanto potenzialmente produttiva di effetti proprio in seno a tale ordinamento ed in quanto tale debba essere considerato assoggettato al rispetto della normativa federale, anche in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S.; Ritenuto, pertanto, che la richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace, abbia comportato la violazione del disposto degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., ascrivibile al calciatore HADIDI Mohamed Amine; Vista la proposta del Sostituto Procuratore dr. Vincenzo Postiglione; Visto l'art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 5 febbraio 2013, prot. nr. 4604/521 pf 12-13 GT/dl: il calciatore HADIDI Mohamed Amine per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere affermato, contrariamente al vero, di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere II tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013 per la Società F.C. Atenogenese, venendo meno ai principi di lealtà e correttezza sportiva. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 marzo 2013, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il deferito HADIDI Mohamed Amine. Prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23 C.G.S.. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni: -HADIDI Mohamed Amine squalifica pari a 20 (VENTI) giorni.
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