COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.75 della Società S.S.D. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 7.2.2013 (penalizzazione di TRE punti in classifica, squalifica del campo di giuoco “a porte chiuse”per una gara, ammenda €500,00). RECLAMO n.76 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 7.2.2013 (omologazione risultato gara Polistena – Reggiomediterranea del 3.2.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.75 della Società S.S.D. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 7.2.2013 (penalizzazione di TRE punti in classifica, squalifica del campo di giuoco “a porte chiuse”per una gara, ammenda €500,00). RECLAMO n.76 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 7.2.2013 (omologazione risultato gara Polistena - Reggiomediterranea del 3.2.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed i reclami di cui in epigrafe; sentite le reclamanti; rilevato in via preliminare che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei due reclami citati; premesso che alla seduta del 25 febbraio 2013 aveva ritenuto che la complessità dei fatti oggetto di esame imponesse un approfondimento istruttorio per cui aveva disposto la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara e del commissario di campo per la seduta del 18 marzo 2013; sentito il commissario di campo; recepita dichiarazione scritta dell’arbitro della gara; RILEVATO Entrambe le reclamanti si dolgono delle decisioni prese dal giudice di primo grado che ha disposto a carico della S.S.D. Polistena la penalizzazione di tre punti in classifica, l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e l’ammenda di 500 € per i fatti avvenuti prima della disputa della gara Polistena - Reggiomediterranea del 3.2.2013. In particolare, persone addette al cancello d’ingresso dell’impianto sportivo di Polistena all’atto dell’entrata dei giocatori e dei dirigenti della squadra ospitata (ReggioMediterranea) costringevano gli stessi ad entrare uno alla volta e li aggredivano colpendoli con schiaffi e calci e rivolgevano loro anche gravi minacce. Ancora, gli stessi addetti colpivano con una testata l’allenatore della squadra ospitata. La norma da applicare nel caso che occupa è l’art. 17 del C.G.S. (Sanzioni inerenti alla disputa delle gare). 1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. La narrazione del Commissario di Campo, confermata all’odierna audizione, non lascia margini interpretativi. Chiara, precisa, circostanziata e non confutabile anche con riferimento alle puntuali negazioni della società Polistena, delinea un quadro di grave e proditoria violenza perpetrata ai danni dei calciatori della Reggiomediterranea da “collaboratori” del Polistena con la voluta “assenza” dei dirigenti della società stessa. Le ragioni del Polistena non meritano pregio, in particolare con riferimento alla circostanza secondo cui i fatti andrebbero giocoforza ridimensionati in quanto al momento delle presunte aggressioni era già presente la Forza pubblica (vedi dichiarazione del Commissaio di Campo). Il reclamo è pertanto da rigettare. Confermata la sussistenza e l’oggettiva serietà degli eventi è necessario valutare se la corretta sanzione da applicarsi sia la punizione sportiva della perdita della gara per come richiesto in reclamo dalla Reggiomediterranea sull’assunto che le violenze subite prima della gara dai propri calciatori hanno impedito - a causa dei condizionamenti fisici ed atletici derivanti - un regolare svolgimento della stessa. In merito questa Commissione ritiene che gli elementi raccolti in fase istruttoria non permettano di raggiungere prova inconfutabile. Il Commissario di Campo ha dichiarato - pur esulando tale giudizio dai compiti attribuitigli - che ha potuto notare come i calciatori del Reggiomediterranea non fossero sereni. Pur tuttavia, nessun elemento oggettivamente probante è stato fornito dalla seconda reclamante per radicare la convinzione che la gara, non abbia avuto regolare svolgimento, che cioè non si sia regolarmente conclusa o che gli episodi contestati abbiano cagionato una alterazione sostanziale alla competizione agonistica tale da determinare un risultato diverso da quello che si sarebbe prodotto in campo qualora non si fossero verificati. L’intera rosa è rimasta disponibile, tutti i titolari hanno disputato la gara e nessuna certificazione sanitaria ha evidenziato traumi di natura fisica o psichica. È da ritenersi, pertanto, che gli atti in possesso di questa Commissione possano comprovare, esclusivamente una menomazione, di natura psico-fisica, al potenziale atletico alla squadra del Reggiomediterranea nel suo complesso. Di conseguenza la sanzione da applicarsi è quella correttamente adottata dal giudice di prime cure, come facilmente deducibile dalla norma sopra riportata. Entrambi i reclami vanno, pertanto, rigettati e confermate le sanzioni irrogate in primo grado. P.Q.M. rigetta i reclami riuniti (n.75 e 76) e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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