COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.77 della Società POL. LAUREANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 14.2.2013 (squalifica allenatore RUSSO Francesco fino al 30.06.2014, squalifica calciatore BROGNA Domenico per QUATTRO gare, ammenda € 200.00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.77 della Società POL. LAUREANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 14.2.2013 (squalifica allenatore RUSSO Francesco fino al 30.06.2014, squalifica calciatore BROGNA Domenico per QUATTRO gare, ammenda € 200.00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
La reclamante impugna le sanzioni inflitte in primo grado con le quali si è inflitto:
-la squalifica all’allenatore Russo per ripetuti tentativi di aggressione nei confronti dell’arbitro, per comportamento minaccioso e offensivo e per aver colpito con detriti misti ad acqua lo stesso direttore di gara in viso ed in varie parti del corpo;
-la squalifica al calciatore Brogna per comportamento minaccioso e offensivo sempre nei confronti dell’arbitro nonchè l’ammenda di € 200,00 nei confronti della società Laureanese.
Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 115 del 27 febbraio 2013 la Commissione Disciplinare Territoriale rigettava il
reclamo relativamente alla sanzione irrogata a Brogna Domenico e all’ammenda di € 200,00 irrogata alla Laureanese, rimandava ogni decisione in merito ai provvedimenti irrogati a Russo Francesco in esito all’audizione del direttore di gara fissata per la seduta del 18 marzo 2013.
In relazione a tale posizione la reclamante sostiene che l’arbitro avrebbe commesso un errore attribuendo i comportamenti contestati al Russo e non, per come corretto, ad altro soggetto non riportato in distinta ma presente in panchina, Giuseppe Trimarchi dirigente della Laureanese.
Aggiunge che il Trimarchi, inoltre, non si sarebbe reso colpevole dei più gravi tra i fatti addebitati ma solo di un atteggiamento non consono ai principi di correttezza che governano l’attività sportiva.
Nel corso di detta seduta il direttore di gara ha chiarito di non aver alcun dubbio sulla identità della persona che ha compiuto gli atti di minaccia, offesa e protesta violenta nei suoi confronti, “trattasi dell’allenatore della Società Laureanese sig. Russo Francesco”. Ha confermato, inoltre, che il Russo ha scalciato da terra dei detriti misti di acqua che lo hanno colpito in varie parti del corpo ed al viso. Per quanto sopra riportato ritiene, pertanto, questa Commissione che non meriti pregio l’argomentazione della Laureanese relativa allo “scambio di persona” che metterebbe in dubbio quanto affermato e ribadito dall’arbitro atteso che lo stesso nella seduta odierna ha confermato quanto già riportato nel rapporto di gara.
Difatti nel suo rapporto ripetutamente fa riferimento - con narrazione equilibrata, priva di contraddizione e articolata con dovizia di elementi probatori - all’allenatore Russo della Laureanese.
Ritiene, pertanto, questa Commissione che al Russo vada contestato il reiterato comportamento gravemente minaccioso e offensivo nei confronti dell’arbitro e l’atto di protesta violenta nei confronti dello stesso (lancio di detriti che lo hanno colpito tra l’altro in viso). Appare, tuttavia, conforme a giustizia rideterminare la sanzione riducendola a tutto il 28 febbraio 2014.
P.Q.M.
-in parziale accoglimento del reclamo relativamente alla posizione dell’allenatore RUSSO Francesco ne riduce la sanzione dell’inibizione a tutto il 28 FEBBRAIO 2014;
-conferma, come da decisione del 25 febbraio 2013, nel resto;
-dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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