COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.84 della Società U.S.D. MOLÈ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 14.2.2013 (squalifica calciatore PELLEGRINO Francesco fino al 31.12.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.84 della Società U.S.D. MOLÈ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 14.2.2013 (squalifica calciatore PELLEGRINO Francesco fino al 31.12.2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; -premesso che alla seduta del 25 febbraio 2013 aveva ritenuto opportuno convocare a chiarimenti l’arbitro della gara per la seduta del 18 marzo 2013. La reclamante sostiene che il calciatore Pellegrino non si è reso protagonista di alcun atto di violenza nei confronti dell’arbitro né di tentativi volti a colpire lo stesso. L’arbitro sarebbe, a suo dire, stato colpito involontariamente dal portiere della Molè nella concitazione delle proteste seguite alla convalida di una rete alla squadra avversaria. Tant’è che lo stesso sarebbe stato espulso in un secondo momento, al momento della ripresa del gioco, per proteste e non al momento della presunta aggressione. Il Pellegrino avrebbe esclusivamente tenuto un comportamento scorretto nei confronti del direttore di gara protestando ripetutamente in modo scomposto. Nel corso dell’audizione a chiarimenti del 18 marzo 2013 il direttore di gara ha ribadito quanto riportato in rapporto. In particolare ha confermato che a colpirlo è stato il Pellegrino, il quale dopo la fine della gara ha tentato nuovamente di aggredirlo. La responsabilità del Pellegrino non può pertanto essere negata, la sanzione, tuttavia, va rimodulata per renderla conforme a giustizia, riducendola a tutto il 31 luglio 2014. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore PELLEGRINO Francesco a tutto il 31 LUGLIO 2014 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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