COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ANACAPRI – GARA REAL VOLLA / ANACAPRI DELL’1/12/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ANACAPRI – GARA REAL VOLLA / ANACAPRI DELL’1/12/2012 Il G.S.T. letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, per la presunta posizione irregolare di calciatori e presunta irregolarità dello svolgimento della gara, rileva, che lo stesso nel merito è fondato, sia pure in ordine ad uno solo dei punti di doglianza e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che i calciatori: De Cristofaro Saverio nato il 25.6.1993, Cristiano Gennaro nato il 25.6.1993, Ruggiero Enrico nato il 23.2.1990, Incarnato Vincenzo nato il 11.12.1995 e Zoppino Gianluca nato il 21.04.1986 inseriti in distinta della società Real Volla avrebbero preso parte alla gara de qua, senza averne titolo in quanto non tesserati, ed inoltre lamentava la violazione della norma sull’impiego dei calciatori “giovani” per i campionati di Eccellenza e Promozione, evidenziando che la società Real Volla abbia fatto partecipare dall’inizio della gara solo due calciatori cosiddetti “Giovani” cioè nati dal 1 gennaio 1993 al 1996, anziché impiegarne tre, ovvero un calciatore nato dal 1° gennaio 1993, uno nato da l 1° gennaio 1994 ed uno nato dal 1° gennaio 1995, come prescritto dalla normativa indicata, pubblicata sul C.U. n. 1 del 2.7.2012. Orbene, esperito gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, analizzando il primo punto di gravame, emerge che lo stesso è infondato in quanto i calciatori Cristiano Gennaro nato il 25.6.1993, Ruggiero Enrico nato il 23.2.1990, Incarnato Vincenzo nato il 11.12.1995 e Zoppino Gianluca nato il 21.04.1986 risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Volla al momento della disputa della gara. Per quanto attiene al calciatore De Cristofaro Saverio nato il 25.6.1993, lo stesso non è presente nell’elenco dei tesserati del Real Volla, poiché nel reclamo redatto risulta erroneamente indicata la data di nascita del calciatore medesimo. Agli atti dell’ufficio Tesseramento esiste De Cristofaro Saverio nato il 19.4.1988, regolarmente tesserato con la Real Volla al momento della gara. Per tutto quanto sopra descritto il primo motivo di gravame risulta infondato, Con il secondo punto di doglianza si evidenzia che la soc. Real Volla non abbia fatto partecipare alla gara tre calciatori cosiddetti “giovani”, cioè un calciatore nato dal 1° gennai o 1993, uno nato dal 1° gennaio 1994 ed uno nato dal 1° gennaio 1995, contravvenendo alla regola sul limite di partecipazione dei calciatori, perché schierava in campo inizialmente solo due calciatori con tali caratteristiche, e precisamente Merone Vincenzo nato il 06.01.1994, e Cristiano Gennaro nato il 25.6.1993, e solo con l’ingresso in campo del sig. Incarnato Vincenzo, nato il 11.12.1995, al 27° del II tempo, si sarebbe stabilità la regolarit à dello schieramento della compagine avversaria. Orbene sentito l’arbitro a chiarimenti e dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che la società Real Volla abbia schierato in campo dall’inizio della gara i soli calciatori Merone Vincenzo (nato il 06.01.1994) e Cristiano Gennaro (nato il 25.6.1993). Solo successivamente, e precisamente al 1° del secondo tempo, a seguito della sostituzione del calciatore De Cristofaro Fabio nato il 19.4.1988 con il calciatore Incarnato Vincenzo nato il 11.12.1995, la società Real Volla ha schierato regolarmente in campo i tre calciatori “giovani”; va precisato, altresì, che al 6° del II° tempo con l a sostituzione del calciatore Zoppino Gianluca nato il 21.4.1986 con Della Marca Antonio nato il 18.6.1996 i calciatori “giovani” diventavano addirittura quattro. Tanto premesso, considerato che la società Real Volla ha violato la normativa sull’obbligo di schierare in campo e per tutta la durata (con le eccezioni di cui al C.U. n. 1 del 2.7.2013) della gara almeno tre calciatori cosiddetti “Giovani”, in accoglimento del reclamo della società Anacapri DELIBERA di infliggere alla società Real Volla, ai sensi dell’Art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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