COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO SERINO 1928 – GARA ATLETICO BENEVENTO / SERINO 1928 DEL 9/3/13

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO SERINO 1928 – GARA ATLETICO BENEVENTO / SERINO 1928 DEL 9/3/13 Visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto, preannunciato per la presunta posizione irregolare di un calciatore, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La reclamante in realtà, diversamente da quanto preannunciato, nel proporre il reclamo, non lamenta una presunta posizione irregolare di un calciatore della società avversaria, ma denuncia la violazione della norma sull’impiego dei calciatori cosiddetti “Giovani”, cioè l’obbligo di impiego di almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1993 in po i, un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 1995 in poi fi n dall’inizio e per tutta la durata della gara (fatte salve le previste eccezioni). Orbene, volendo ritenere valido il preannuncio per tale motivo, per il principio della salvezza degli atti formali, sottesi all’esame di una situazione pregiudizievole di cui si chiede l’esame, si rileva che lo stesso è privo di fondamento e, pertanto, meritevole di rigetto. La reclamante si duole che la società Atletico Benevento abbia fatto partecipare per tutta la durata della gara solo due calciatori cosiddetti “Giovani” anziché impiegare un calciatore nato dal 1° gennaio 1993, uno nato dal 1° gennaio 1994 ed uno nato dal 1° gennaio 1995, come prescritto dalla su indicata norma pubblicata sul C.U. 1 del 2 luglio 2012, perché al 35° del secondo tempo, con l’ingresso in campo del sig. Pisano Marco, nato il 21.03.1991, indicato al n. 15 in distinta della società Atletico Benevento, in sostituzione del calciatore indicato al n. 9 Brogna Stefano Antonio, nato nell’anno 1995, si sarebbe consumata la violazione della norma innanzi indicata e, pertanto, chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico della stessa società, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. Orbene, dagli atti ufficiali di gara emerge con chiarezza che al 35’ del II° tempo il calciatore indicato al n. 9 , Brogna Stefano Antonio, nato il 7.1.1995, è stato sostituito dal calciatore indicato in distinta al n. 16 Bergantino Antonio. nato il 27.2.1995, e non dal calciatore indicato al n. 15, come erroneamente lamentato dalla reclamante. Di conseguenza la partecipazione dei calciatori cosiddetti “Giovani”, per la società Atletico Benevento è stata costante per tutta la durata della gara in epigrafe, che pertanto è da considerarsi regolare nel suo svolgimento, a tutti gli effetti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Serino 1928, di confermare il risultato acquisito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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