COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA SPORTING CLUB MARSALA – S. ANTONIO ABATE DEL 22/4/2012: CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA SPORTING CLUB MARSALA – S. ANTONIO ABATE DEL 22/4/2012: CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 Il G.S.T., preso atto: che la Segretaria del Giudice sportivo del dipartimento Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, in data 18/2/2013, trasmetteva, per il seguito di competenza, gli esiti degli accertamenti, da lui stesso richiesti alla Procura Federale, in ordine alla gara Sporting Club Marsala – S’Antonio Abate del 22/4/2012 (del Campionato Nazionale serie D 20011/2012), al fine di accertare le modalità con cui il calciatore n. 7 della società Sporting Club Marsala, Sig. Saluto Marco, prima dell’inizio della gara, si era procurato “una ferita al volto, con abbondante fuoriuscita di sangue”; che la Procura Federale, in seguito agli accertamenti compiuti, rilevava che il n. 16 della società SS Sant’Antonio Abate, Sig. Nettuno Luciano, nella circostanza in esame “senza alcun apparente motivo, colpiva al volto con un violento pugno il sig. Saluto Marco”; che il sig. Nettuno Luciano risultava tesserato, all’atto della gara in argomento, per la S.S. Sant’Antonio Abate, mentre attualmente risulta tesserato per la società A.S.D. Città di Pompei, militante nel corrente Campionato di Eccellenza 2012/2013, organizzato dal C.R. Campania; rilevato che la normativa di riferimento si individua nell’art. 29 C.G.S., il quale, al comma 1, recita testualmente: “I Giudici sportivi Nazionali sono giudici di primo grado, competenti per i Campionati e le competizioni di livello nazionale ….I Giudici Sportivi Territoriali sono Giudici di primo grado, competenti per i Campionati e le competizioni di livello territoriale”; che la richiamata norma, unica, nell’ambito del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina la materia della competenza degli Organi giudicanti, ha radicato, per l’appunto, la “competenza a decidere” con riferimento diretto ed esclusivo alla gara ufficiale (e, di conseguenza, al relativo Campionato), non al momento dell’esito degli eventuali accertamenti; che, sotto quest’ultimo profilo, inconfutabilmente la vicenda è divenuta articolata e complessa, in ragione del tempo decorso (da un anno sportivo all’altro e, quindi, da un Campionato all’altro) dall’attivazione degli accertamenti al loro esito; che, all’epoca dei fatti in premessa, competente era, esclusivamente, il Giudice sportivo Nazionale del Campionato di Serie D; che l’assunto di questo G.S.T. appare confortato, per analogia, dalla circostanza che, nell’ipotesi di giudizio oggetto di deferimento da parte della Procura Federale (art. 32, comma 7, C.G.S.), è dichiarata competente la Commissione Disciplinare di appartenenza dell’incolpato, al momento della violazione e non all’atto della conclusione del procedimento disciplinare. Per tali motivi DELIBERA di dichiarare la propria incompetenza nell’adottare provvedimenti disciplinari in ordine al tesserato in parola, in ragione del fatto che la gara di riferimento è di competenza del Giudice Sportivo Nazionale del Campionato di Serie D; dispone la restituzione degli atti all’Ufficio del Giudice sportivo Nazionale medesimo.
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