COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare N. 96. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 96. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI
FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO
MONDRAGONE: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 30 novembre 2011, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 giugno 2011,
protocollo 9719/769, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in
essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla seduta del 13 febbraio 2012, previo rinvio da precedenti riunioni, il rappresentante della Procura
Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative
raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle
sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig. Michele Nugnes, la sanzione
dell’inibizione per mesi sei; a carico della società San Pio Mondragone, l’ammenda di euro 3.000,00.
Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento. Giudica
che, per l’effetto, i deferiti (società e dirigente) debbano essere sanzionati, in ragione della
considerazione che appaiono da condividere le argomentazioni e le motivazioni della Procura
Federale, in relazione alla fondatezza del procedimento disciplinare in argomento. In particolare,
ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia stata condotta, ab origine, con assoluto
riscontro probatorio, il che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, all’incolpazione dei deferiti ed alla
declaratoria delle loro responsabilità. Infatti, la vicenda ruota attorno alle dichiarazioni rese dal
dirigente della società San Pio Mondragone, sig. Michele Nugnes, mai smentite, pubblicate anche
su organi di stampa con enfatico rilievo, illegittimamente ed ingiustificatamente lesive del prestigio e
del decoro non solo del Comitato Regionale Campania, ma anche del direttore di gara e dell’intera
classe arbitrale. Del resto, lo stesso comportamento procedimentale dei deferiti – che, sebbene
formalmente e ritualmente avvisati, non hanno presenziato all’udienza, nell’ora fissata per la loro
convocazione – indice a valutare che le dichiarazioni dell’innanzi nominato dirigente (delle quali
risponde anche la società, alla quale, in quel periodo, egli apparteneva) siano state maliziosamente
rese, al fine di gettare discredito, non solo sull’intera categoria arbitrale, ma anche sul Comitato
Regionale Campania. Esse, de facto, a quel che obiettivamente è dato dedurre, sono state
condivise e, comunque, non smentite dalla società, che ne è diventata inescusabile cassa di
risonanza. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente
fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come
determinata dal Sostituto procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla
base delle risultanze degli accertamenti, che, nel mentre deve confermarsi la responsabilità della
negativa vicenda in capo al deferito, sig. Michele Nugnes, nonché alla società San Pio Mondragone,
esse debbano essere proporzionate sia alla gravità delle infrazioni commesse (particolarmente
rilevante, quando al Nugnes), sia alla categoria di appartenenza, per cui esse vengono definite
come di seguito specificato: mesi dieci di inibizione a carico del sig. Michele Nugnes; euro 750,00 di
ammenda a carico della società San Pio Mondragone. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Michele Nugnes, all’epoca dei fatti in
esame dirigente della società A.S.D. San Pio Mondragone, la sanzione dell’inibizione per
mesi dieci; a carico della società A.S.D. San Pio Mondragone l'ammenda di euro 750,00.
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