COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare N. 96. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare N. 96. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 30 novembre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 giugno 2011, protocollo 9719/769, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla seduta del 13 febbraio 2012, previo rinvio da precedenti riunioni, il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig. Michele Nugnes, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società San Pio Mondragone, l’ammenda di euro 3.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento. Giudica che, per l’effetto, i deferiti (società e dirigente) debbano essere sanzionati, in ragione della considerazione che appaiono da condividere le argomentazioni e le motivazioni della Procura Federale, in relazione alla fondatezza del procedimento disciplinare in argomento. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia stata condotta, ab origine, con assoluto riscontro probatorio, il che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, all’incolpazione dei deferiti ed alla declaratoria delle loro responsabilità. Infatti, la vicenda ruota attorno alle dichiarazioni rese dal dirigente della società San Pio Mondragone, sig. Michele Nugnes, mai smentite, pubblicate anche su organi di stampa con enfatico rilievo, illegittimamente ed ingiustificatamente lesive del prestigio e del decoro non solo del Comitato Regionale Campania, ma anche del direttore di gara e dell’intera classe arbitrale. Del resto, lo stesso comportamento procedimentale dei deferiti – che, sebbene formalmente e ritualmente avvisati, non hanno presenziato all’udienza, nell’ora fissata per la loro convocazione – indice a valutare che le dichiarazioni dell’innanzi nominato dirigente (delle quali risponde anche la società, alla quale, in quel periodo, egli apparteneva) siano state maliziosamente rese, al fine di gettare discredito, non solo sull’intera categoria arbitrale, ma anche sul Comitato Regionale Campania. Esse, de facto, a quel che obiettivamente è dato dedurre, sono state condivise e, comunque, non smentite dalla società, che ne è diventata inescusabile cassa di risonanza. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinata dal Sostituto procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che, nel mentre deve confermarsi la responsabilità della negativa vicenda in capo al deferito, sig. Michele Nugnes, nonché alla società San Pio Mondragone, esse debbano essere proporzionate sia alla gravità delle infrazioni commesse (particolarmente rilevante, quando al Nugnes), sia alla categoria di appartenenza, per cui esse vengono definite come di seguito specificato: mesi dieci di inibizione a carico del sig. Michele Nugnes; euro 750,00 di ammenda a carico della società San Pio Mondragone. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Michele Nugnes, all’epoca dei fatti in esame dirigente della società A.S.D. San Pio Mondragone, la sanzione dell’inibizione per mesi dieci; a carico della società A.S.D. San Pio Mondragone l'ammenda di euro 750,00.
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