• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 97 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO,
ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER: ART. 1, COMMA 1,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO
COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART. 1,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5, DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO
DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER):
ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO
DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 97 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO,
ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER: ART. 1, COMMA 1,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO
COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART. 1,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5, DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO
DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER):
ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO
DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 settembre 2011,
prot. 1761/1626, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa
indicate; tanto premesso
OSSERVA:
in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 22
ottobre 2012, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25.10.2012, con la quale, preso atto
delle memorie difensive prodotte dai sigg. Alberto Colarusso ed Alessandro Graziano, era stato
disposto il rinvio della decisione, per l’audizione del sig. Alessandro Graziano. Sia alla riunione del
22.10.2012, sia a quella del 29.10.2012, è risultata presente la Procura Federale, in persona del
Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Alla riunione
del 29.10.2012 è risultato presente, altresì, l’innanzi nominato sig. Alessandro Graziano. Deve
riepilogarsi la vicenda in esame, che si riconduce al maldestro tentativo – con l’aggravante di
comportamenti non solo impropri, ma di straordinaria iattanza e scorrettezza, posti in essere dalla
società deferita e da alcuni suoi dirigenti – di evitare l’adempimento di un incasso coattivo,
motivatamente disposto, a carico della società De Apotheker, nel rispetto della normativa vigente in
materia, dal C.R. Campania. Deve ulteriormente sottolinearsi che, nella circostanza, sono stati
gravemente violati, dalla società De Apotheker e da alcuni suoi dirigenti, sia il principio del doveroso
rispetto dell’ospitalità, sia il principio dell’osservanza delle regole, sia i più elementari doveri di lealtà
sportiva, questi ultimi addirittura mortificati da un atteggiamento di presunta furbizia, configuratasi
addirittura nel fatto di aver additato i Commissari di Campo come non legittimati alla riscossione
dell’incasso coattivo in parola. Tanto premesso, deve anche prendersi atto che alcuni dei deferiti
hanno dimostrato, presso questa C.D.T., sia con atti scritti, sia con le proprie dichiarazioni, di
essersi pentiti del proprio comportamento. In via specifica, il dirigente, sig. Alberto Colarusso, ha
anche ampiamente motivato la propria buona fede, peraltro denotata anche con comportamenti
attivi, che hanno preceduto il deferimento disciplinare da parte della Procura Federale, nonché con
atti e fatti che conducono ad un notevole ridimensionamento delle sue responsabilità. D’altro canto,
nel testo stesso dell’atto di deferimento, il sig. Alberto Colarusso viene chiamato in causa
esclusivamente “per non aver impedito che il Graziano tenesse comportamento irriguardoso nei
confronti” dei Commissari di Campo “e che altri sottoscrivessero, al suo posto, il successivo reclamo
consegnato all’arbitro”. Quanto al sig. Alessandro Graziano, ha presentato una memoria difensiva,
si è fatto assistere da un legale di sua fiducia ed, oltre ad alcune considerazioni finalizzate al
ridimensionamento della propria posizione soggettiva, ha esplicitato, in sede di audizione presso
questa C.D.T., di ritenersi estraneo ai fatti contestati, che egli ha addebitato al presidente della
società, sig. Felice Rotondi Aufiero. In esito alla vicenda disciplinare in esame, il Rappresentante
della Procura Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: per i sigg. Rotondi
Aufiero Felice e Colarusso Alberto, mesi due di inibizione; per il sig. Graziano Alessandro, mesi
quattro di inibizione; per la società De Apotheker, euro 500,00 di ammenda. Questa C.D.T., valutate
tutte le circostanze, di fatto e di diritto, emerse nella vicenda in esame; considerati i comportamenti
dei singoli e tenuto conto della gravità di quanto nell’occasione verificatosi, in ragione delle
rispettive, specifiche responsabilità, giudica di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig.
Alberto Colarusso, che ha documentato in modo probante la linearità del proprio comportamento,
come innanzi rappresentato, e la cui posizione, come sottolineato dalla stessa Procura Federale, nel
suo atto di deferimento (“per non aver impedito…”), deve essere ritenuta distinta da quella degli altri
deferiti, l’inibizione fino al 31.03.2013; a carico del sig. Alessandro Graziano, in occasione della gara
calciatore (capitano), ma comunque con la carica societaria di vice presidente, in ragione degli atti
formali compiuti e sottoscritti, nonché del comportamento osservato nella vicenda, l’inibizione fino al
22.05.2013; a carico del sig. Felice Rotondi Aufiero, all’epoca della vicenda in esame presidente
della società deferita, l’inibizione fino al 22.04.2013; a carico della società De Apotheker, l’ammenda
di euro 250,00. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Alberto Colarusso l’inibizione fino al
31.03.2013; a carico del sig. Alessandro Graziano l’inibizione fino al 22.05.2013; a carico del
sig. Felice Rotondi Aufiero l’inibizione fino al 22.04.2013; a carico della società De Apotheker
l’ammenda di euro 250,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 97 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO,
ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER: ART. 1, COMMA 1,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO
COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART. 1,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5, DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO
DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER):
ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO
DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA"