COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare N. 97 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART. 1,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare N. 97 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART. 1,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 26, N. 5, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 settembre 2011, prot. 1761/1626, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 22 ottobre 2012, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25.10.2012, con la quale, preso atto delle memorie difensive prodotte dai sigg. Alberto Colarusso ed Alessandro Graziano, era stato disposto il rinvio della decisione, per l’audizione del sig. Alessandro Graziano. Sia alla riunione del 22.10.2012, sia a quella del 29.10.2012, è risultata presente la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Alla riunione del 29.10.2012 è risultato presente, altresì, l’innanzi nominato sig. Alessandro Graziano. Deve riepilogarsi la vicenda in esame, che si riconduce al maldestro tentativo – con l’aggravante di comportamenti non solo impropri, ma di straordinaria iattanza e scorrettezza, posti in essere dalla società deferita e da alcuni suoi dirigenti – di evitare l’adempimento di un incasso coattivo, motivatamente disposto, a carico della società De Apotheker, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal C.R. Campania. Deve ulteriormente sottolinearsi che, nella circostanza, sono stati gravemente violati, dalla società De Apotheker e da alcuni suoi dirigenti, sia il principio del doveroso rispetto dell’ospitalità, sia il principio dell’osservanza delle regole, sia i più elementari doveri di lealtà sportiva, questi ultimi addirittura mortificati da un atteggiamento di presunta furbizia, configuratasi addirittura nel fatto di aver additato i Commissari di Campo come non legittimati alla riscossione dell’incasso coattivo in parola. Tanto premesso, deve anche prendersi atto che alcuni dei deferiti hanno dimostrato, presso questa C.D.T., sia con atti scritti, sia con le proprie dichiarazioni, di essersi pentiti del proprio comportamento. In via specifica, il dirigente, sig. Alberto Colarusso, ha anche ampiamente motivato la propria buona fede, peraltro denotata anche con comportamenti attivi, che hanno preceduto il deferimento disciplinare da parte della Procura Federale, nonché con atti e fatti che conducono ad un notevole ridimensionamento delle sue responsabilità. D’altro canto, nel testo stesso dell’atto di deferimento, il sig. Alberto Colarusso viene chiamato in causa esclusivamente “per non aver impedito che il Graziano tenesse comportamento irriguardoso nei confronti” dei Commissari di Campo “e che altri sottoscrivessero, al suo posto, il successivo reclamo consegnato all’arbitro”. Quanto al sig. Alessandro Graziano, ha presentato una memoria difensiva, si è fatto assistere da un legale di sua fiducia ed, oltre ad alcune considerazioni finalizzate al ridimensionamento della propria posizione soggettiva, ha esplicitato, in sede di audizione presso questa C.D.T., di ritenersi estraneo ai fatti contestati, che egli ha addebitato al presidente della società, sig. Felice Rotondi Aufiero. In esito alla vicenda disciplinare in esame, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: per i sigg. Rotondi Aufiero Felice e Colarusso Alberto, mesi due di inibizione; per il sig. Graziano Alessandro, mesi quattro di inibizione; per la società De Apotheker, euro 500,00 di ammenda. Questa C.D.T., valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, emerse nella vicenda in esame; considerati i comportamenti dei singoli e tenuto conto della gravità di quanto nell’occasione verificatosi, in ragione delle rispettive, specifiche responsabilità, giudica di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Alberto Colarusso, che ha documentato in modo probante la linearità del proprio comportamento, come innanzi rappresentato, e la cui posizione, come sottolineato dalla stessa Procura Federale, nel suo atto di deferimento (“per non aver impedito…”), deve essere ritenuta distinta da quella degli altri deferiti, l’inibizione fino al 31.03.2013; a carico del sig. Alessandro Graziano, in occasione della gara calciatore (capitano), ma comunque con la carica societaria di vice presidente, in ragione degli atti formali compiuti e sottoscritti, nonché del comportamento osservato nella vicenda, l’inibizione fino al 22.05.2013; a carico del sig. Felice Rotondi Aufiero, all’epoca della vicenda in esame presidente della società deferita, l’inibizione fino al 22.04.2013; a carico della società De Apotheker, l’ammenda di euro 250,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Alberto Colarusso l’inibizione fino al 31.03.2013; a carico del sig. Alessandro Graziano l’inibizione fino al 22.05.2013; a carico del sig. Felice Rotondi Aufiero l’inibizione fino al 22.04.2013; a carico della società De Apotheker l’ammenda di euro 250,00.
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