COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO VALCALORE – GARA COMPRENSORIO VALCALORE / REAL PONTECAGNANO FAIANO DEL 20.02.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO VALCALORE – GARA COMPRENSORIO VALCALORE / REAL PONTECAGNANO FAIANO DEL 20.02.2013 – PROMOZIONE La C.D.T, visti gli atti ufficiali; audito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che il reclamo è stato trasmesso (in data 7.03.2013, a mezzo fax: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico dei calciatori Feruzzi Aldo e Sabetta Francesco, nonché avverso l’ammenda di euro 600,00 (con obbligo di risarcimento danni, se richiesto, nella misura che sarà determinata dal C.R. Campania) e l’inibizione, fino al 10.05.2013, a carico del dirigente sig. Peduto Luigi e che tutte le impugnate sanzioni sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 28.02.2013, pagg. 1813 / 1814. Questo Collegio osserva: dalla lettura del reclamo proposto, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riferito dall’arbitro, in relazione ad alcune, tra le punizioni impugnate. Vengono, pertanto, confermate la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Feruzzi Aldo e Sabetta Francesco, nonché la sanzione dell’inibizione, a carico del dirigente, sig. Peduto Luigi, le quali si appalesano eque e proporzionate ai fatti, come descritti nel rapporto del direttore di gara, che, come da costante giurisprudenza, deve ritenersi fonte privilegiata di prova. Viceversa, deve essere ridotta, in un rapporto proporzionale tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la conseguenziale sanzione, l’ammenda inflitta nei confronti della medesima società reclamante. Questa C.D.T. ritiene di ridimensionarla ad euro 450,00, in quanto il comportamento dei sostenitori della società Comprensorio Valcalore, pur non giustificabile, si è mantenuto nell’ambito di ingiurie e minacce, con un episodio indubbiamente più grave, che senza dubbio è quello del danno provocato alla vettura del direttore di gara (che in parte è avvenuto nei pressi del terreno di giuoco ed in parte durante il rientro al luogo di residenza dello stesso direttore di gara), in ogni caso demandato alle valutazioni di risarcimento danni da parte del C.R. Campania. P.Q.M. DELlBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Comprensorio Valcalore, di ridurre ad euro 450,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società Comprensorio Valcalore; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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