CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 21/03/2013 – Luisa Riboli + altri/Federazione Italiana Ginnastica
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 21/03/2013 - Luisa Riboli + altri/Federazione Italiana Ginnastica
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto de Roberto,
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
Prof. Massimo Luciani,
Prof. Roberto Pardolesi, Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. n. 6-2013 e proposto da:
Luisa Riboli, Oreste De Faveri, Giuseppe Scuteri, Alessandro Castelli, Rosario Gandolfo, Rodolfo Carrera, Donatella Tonellotto, Lorenzo Lanza e Giorgio Ricci
contro
la Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.),
il Consiglio Direttivo Federale della F.G.I.,
il Commissario pro tempore del Comitato regionale Lombardia della F.G.I.
il Comitato regionale Lombardia della stessa Federazione
per la declaratoria di nullità e/o annullamento, previa adozione di ogni idonea misura cautelare: della nota prot. n. 899/PF/Gd/vc della Federazione Ginnastica d’Italia, con oggetto “Comunicazione nomina Vicepresidente vicario Peroni commissario CR Lombardia”; della deliberazione del Consiglio Direttivo federale della F.G.I. del 19 gennaio 2013, sconosciuta nei contenuti e negli estremi, con la quale il Consiglio direttivo federale ha deliberato di:
- sciogliere il Comitato regionale Lombardia per la presunta violazione dell’articolo 12, commi 1 e 2, dello statuto federale;
- nominare quale Commissario il Vice Presidente vicario Valter Peroni, ai sensi dell’art. 15, comma 8, lett. h) e lett. i);
- incaricare il prof. Valter Peroni, entro sessanta giorni dalla nomina, di indire l’Assemblea Elettiva regionale da tenersi nei successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi sciolti;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché alla data odierna sconosciuti negli estremi e/o nei contenuti, con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione della resistente Federazione Ginnastica d’Italia - F.G.I.;
uditi, all’udienza pubblica, l’avv. Antonino Strano per i ricorrenti e l’avv. Alessandro Avagliano per la Federazione Ginnastica d’Italia;
visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udito il relatore, Prof. Roberto Pardolesi;
Ritenuto in fatto
1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 1° marzo 2013, i signori Luisa Riboli, Oreste De Faveri, Giuseppe Scuteri, Alessandro Castelli, Rosario Gandolfo, Rodolfo Carrera, Donatella Tonellotto, Lorenzo Lanza e Giorgio Ricci proponevano ricorso avverso la nota prot. n. 899/PF/Gd/vc della Federazione Ginnastica d’Italia, con oggetto “Comunicazione nomina Vicepresidente vicario Peroni commissario CR Lombardia”; la deliberazione del Consiglio Direttivo federale della F.G.I. del 19 gennaio 2013, sconosciuta nei contenuti e negli estremi (con la quale il Consiglio direttivo federale ha deliberato di: a) sciogliere il Comitato regionale Lombardia per la presunta violazione dell’articolo 12, commi 1 e 2, dello statuto federale; b) nominare quale Commissario il Vice Presidente vicario Valter Peroni, ai sensi dell’art. 15, comma 8, lett. h) e lett. i); c) incaricare il prof. Valter Peroni, entro sessanta giorni dalla nomina, di indire l’Assemblea Elettiva regionale, da tenersi nei successivi trenta giorni, per la ricostituzione degli organi sciolti), nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti.
1.1.- Rappresentano in punto di fatto i ricorrenti che in data 5 novembre 2013 si era tenuta in Milano l’Assemblea regionale elettiva del Comitato regionale Lombardia della F.G.I., nel corso della quale la signora Riboli era stata eletta alla carica di Presidente del Comitato medesimo e gli altri otto ricorrenti alla carica di consigliere. Prima dell’inizio delle operazioni di voto un delegato, stante il fatto che vi era un unico candidato alla presidenza nella persona della signora Riboli, aveva chiesto che la si votasse per acclamazione; richiesta cui si era associata tutta l’assemblea,
con adesione del presidente e del segretario dell’assemblea stessa. Ad acclamazione avvenuta, era stato richiesto se alcuno dei presenti voleva astenersi o votare contro, senza che nessuno manifestasse l’una o l’altra intenzione. Al che il segretario chiedeva all’assemblea, ricevendone il consenso, l’autorizzazione a verbalizzare che il presidente veniva eletto con 375 voti su 375 presenti. Il verbale dell’Assemblea regionale elettiva veniva successivamente trasmesso alla F.G.I.
1.2.- In data 22 gennaio 2013 perveniva al Comitato Regionale Lombardia una nota del Segretario generale della F.G.I. con la quale si comunicava la determinazione (sconosciuta nei contenuti e negli estremi al momento della proposizione del ricorso, per cui si faceva espressa riserva di motivi aggiunti) del Consiglio Direttivo Federale di sciogliere il predetto comitato regionale per asserita violazione dell’art. 12, co. 1 e 2, dello Statuto federale, a tenore del quale “[l]le elezioni alle cariche federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto”, mentre la votazione per acclamazione è ammessa “solo per il conferimento della tessera d’onore, per la nomina dei Presidenti onorari, nonché per l’elezione degli scrutatori, del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea”. Ulteriore determinazione concerneva la nomina a Commissario del Vice Presidente Vicario Valter Peroni, ai sensi dell’art 15, comma 8, lett. h) e i), giusti i quali il consiglio Direttivo Federale “esercita il controllo di legittimità sulla elezione degli organi territoriali” e “provvede, in caso di gravi irregolarità da parte dei Consigli territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, a nominare un commissario il quale, entro 60 giorni dalla nomina, indice l’Assemblea elettiva da tenersi nei successivi 30 giorni precedenti la ricostituzione degli organi sociali”.
1.3.- Affermano i ricorrenti che il ricorso a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva sarebbe ammissibile da un lato perché avverso la delibera di commissariamento adottata dal Consiglio Direttivo federale, che incide su diritti indisponibili in quanto riguardanti la governance di una federazione sportiva, non si danno altri rimedi di carattere impugnatorio od oppositivo proponibili dinanzi agli organi federali e, dall’altro, perché l’esercizio illegittimo e arbitrario del potere di commissariamento, comportando l’alterazione del risultato di elezione democraticamente tenutasi in conformità con la disciplina statutaria rilevante e impedendo il regolare svolgimento delle funzioni del comitato regionale interessato, comporta notevole rilevanza della questione controversa per l’ordinamento sportivo nazionale.
1.4.- In punto di diritto, i ricorrenti deducono, innanzi tutto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, commi 1 e 2, 15, comma 8, lett. h) e i) e 28, comma 7, dello Statuto F.G.I. Difetterebbero in toto i presupposti per il provvedimento di commissariamento, posto che l’elezione del Presidente per acclamazione (piuttosto che con votazione a scrutinio segreto) non comporta né “reiterate violazioni dello Statuto” né “irregolarità gestionali”.
1.5.- Sotto diverso e concorrente profilo, detto provvedimento di commissariamento sarebbe affetto da vizio di eccesso di potere in quanto con specifico riferimento alle attività compiute in sede di Assemblea elettiva (errata o omessa attribuzione dei voti, presentazione o esclusione di
candidature) l’art 15, comma 8, lett. m) prevede, di concerto con l’art. 15, comma 1, R.O. rimedio ad hoc, consistente nel ricorso al Consiglio Direttivo Federale.
1.6.- A norma del su citato art. 15, comma 8, lett. i), il Consiglio Direttivo Federale ha potere di controllo sull’attività degli enti territoriali, ma non dispone, per questo, di un potere sostitutivo che lo abiliti a sanzionare eventuali irregolarità per le quali lo Statuto preveda rimedi differenti. Nel che va ravvisato, a detta dei ricorrenti, un ulteriore vizio di incompetenza relativa.
1.7.- In ogni caso, sostengono i ricorrenti, il provvedimento di commissariamento risulta abnorme, ingiusto e sproporzionato rispetto alla violazione contestata. Quest’ultima ha valenza soltanto formale, senza alcuna incidenza sulla regolarità delle elezioni. Figurava un unico candidato, che era il Presidente uscente. La decisione di votarlo per acclamazione era stata presa all’unanimità, così come all’unanimità (riscontrata dal Segretario con la richiesta se si dessero astensioni o voti contrari) si è provveduto all’elezione. Per conseguenza, il risultato di una votazione a scrutinio segreto non sarebbe potuto risultare diverso da quello effettivamente sortito. Va rilevato, inoltre, che la votazione per acclamazione non è espressamente vietata e che nemmeno è sancito con la nullità il ricorso a tale modalità di voto. La soluzione adottata dal Consiglio Direttivo Federale appare eccessivamente drastica e in contrasto col principio generale di proporzionalità.
1.8.- In vista del grave e irreparabile pregiudizio che ai ricorrenti deriverebbe dall’indizione, ad opera del commissario, di una nuova Assemblea elettiva, nonché della situazione di incertezza che impedisce al Comitato Regionale Lombardia di operare regolarmente, i ricorrenti richiedono in via cautelare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
2.- Con memoria depositata presso questa Alta Corte in data 1° marzo 2013 si è costituita in giudizio la Federazione Ginnastica d’Italia, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario.
2.1.- La Federazione eccepisce, innanzi tutto, l’assenza del requisito della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, cui conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso.
2.2.- Nel merito, deduce l’infondatezza delle censure evidenziate dai ricorrenti, in ragione dell’evidente violazione della lettera dell’art. 12 dello Statuto, impositiva della votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo Federale non poteva che rilevare la nullità della procedura elettiva e adottare l’unico provvedimento possibile in vista del vuoto così determinatosi.
2.3.- La F.G.I. sottolinea come la modalità per la procedura elettiva sia disciplinata in modo inequivoco. Le disposizioni statutarie a garanzia della libertà del voto da condizionamenti di sorta sono, del resto, confermate dal combinato disposto degli artt. 16, comma 7, e 31, comma 1, R.O., secondo cui “per la elezione del Presidente il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno nello spazio posto a fianco del nominativo del candidato prescelto […] Qualunque altra forma di espressione di voto è nulla”. A fronte di un’indicazione così perentoria non avrebbero valore alcuno le argomentazioni desunte dal fatto che il candidato fosse unico; né quelle connesse alla verbalizzazione della convergenza totalitaria dei voti sul nome del candidato stesso.
2.4.- Ad avviso della F.G.I., una volta constatata la grave violazione statutaria, al Consiglio Federale non restava altra scelta che disporre la nullità assoluta dell’elezione della signora Riboli. In difetto di specifica previsione, andava infatti applicata per analogia la previsione sull’impedimento non temporaneo del Presidente, di cui agli artt. 16, comma 6, e 30, comma 3, dello Statuto federale in combinato disposto, con connessa decadenza dell’intero Consiglio regionale. Ne conseguiva la necessità di disporre la nomina di commissario, anche al fine di agevolare la regolarità delle attività sportive e amministrative degli organi territoriali.
2.5.- Quanto all’argomento avanzato dai ricorrenti circa la doverosità del ricorso al rimedio “tipico” di cui all’art. 15, comma 8, lett. m) dello Statuto federale, la resistente osserva che la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo Federale non consegue a un ricorso, ma si riconnette al potere/dovere di vigilanza di cui all’art. 15, comma 8, lett. i) di quello stesso Statuto. Inoltre, la disposizione evocata dai ricorrenti riguarda fattispecie attinenti allo svolgimento delle operazioni elettorali, che non si adattano in alcun modo al caso di specie.
2.6.- Rileva infine la F.G.I. che, date le circostanze, la nomina di un Commissario Straordinario non solo si conformava alle indicazioni statutarie, ma rispondeva perfettamente ai principi di logicità, economia ed efficienza, facendo apparire destituite di fondamento le avverse illazioni circa l’abnormità e mancanza di proporzionalità del provvedimento.
3.- In data 4 aprile 2013 il Presidente di quest’Alta Corte, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione in via d’urgenza di un provvedimento sospensivo per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sia sotto il profilo del fumus boni iuris, sia della gravità e irreparabilità del pregiudizio, in ragione dell’avvenuto insediamento del Commissario stesso, ha disposto in via cautelare provvisoria la sospensione dell’obbligo, per il Commissario, di convocazione dell’Assemblea elettiva e l’abbreviazione alla metà dei termini ancora da decorrere, fissando la data dell’udienza di discussione per il 18 marzo 2013.
4.- In data 14 marzo 2013 i ricorrenti hanno depositato memoria di replica, in cui ribadiscono, in primo luogo, il loro convincimento circa la rilevanza della questione proposta al vaglio di questa Corte per l’ordinamento sportivo nazionale. Circa il potere di commissariamento conferito al Consiglio Direttivo Federale dall’art. 15, comma 8, lett. h) dello Statuto, osservano che la modalità elettiva per acclamazione non può in alcun modo considerarsi grave irregolarità in presenza di candidato unico sulla cui rielezione si era creato un unanime consenso. Rilevano, altresì, l’inconsistenza dell’argomentazione addotta da controparte in ordine all’analogia della fattispecie con quella, statutariamente disciplinata, d’impossibilità non temporanea del Presidente; si sarebbe, piuttosto al cospetto di una lacuna nell’ordinamento federale, che compete all’Alta Corte valutare.
5.- In pari data i ricorrenti, ottenuta copia della Deliberazione del Consiglio Direttivo Federale n. 26/PF/SG del 19 gennaio 2013, hanno presentato ricorso per motivi aggiunti contro la detta Deliberazione, già impugnata nel ricorso originario, nonché contro gli atti compiuti dal Commissario Prof. Valter Peroni in virtù di nomina che si assume illegittima. Nella sostanza, stante la
riconosciuta rispondenza del contenuto della Nota prot. n. 899/Pf/Gd/vc del 22 gennaio 2013 a quello della Deliberazione conosciuta solo successivamente, non si danno ragioni di censura diverse da quelle dianzi enunciate.
6.- I ricorsi sono stati ritualmente discussi all’udienza del 18 marzo 2013. In tale sede, i ricorrenti e la resistente insistevano nelle difese già esposte.
Considerato in diritto
1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 1° marzo 2013, i signori Luisa Riboli, Oreste De Faveri, Giuseppe Scuteri, Alessandro Castelli, Rosario Gandolfo, Rodolfo Carrera, Donatella Tonellotto, Lorenzo Lanza e Giorgio Ricci proponevano ricorso avverso la nota prot. n. 899/PF/Gd/vc della Federazione Ginnastica d’Italia, con oggetto “Comunicazione nomina Vicepresidente vicario Peroni commissario CR Lombardia”, la deliberazione del Consiglio Direttivo Federale della F.G.I. n. 26/PF/SG del 19 gennaio 2013, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
2.- In via preliminare, deve osservarsi che la questione ben può essere devoluta alla competenza di questa Alta Corte.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della F.G.I. con riguardo alla mancanza di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, appare priva di fondamento, trattandosi di questione (inerente diritti indisponibili incisi dalla violazione di norme dettate nell’interesse generale di tutti gli associati) concernente delicati profili di organizzazione e governo di articolazioni territoriali della Federazione.
3.- E’ dato, quindi, scrutinare la questione nel merito.
3.1.- I ricorrenti negano la sussistenza dei presupposti per il provvedimento di commissariamento, come prefigurati dall’art. 15, comma 8, lett. h) e i) dello Statuto F.G.I. La sola violazione riscontrata nello svolgimento dell’Assemblea elettiva sarebbe quella inerente la nomina del Presidente per acclamazione, che non sarebbe oggetto di divieto esplicito e che, in ogni caso, non dovrebbe considerarsi grave (in vista della sostanziale irrilevanza della modalità elettiva rispetto all’esito che si sarebbe sortito altrimenti), non darebbe luogo a reiterazione e non configurerebbe alcuna irregolarità gestionale.
Va però rilevato che il tenore dell’art. 12, comma 2, del medesimo Statuto, nel disporre che le elezioni alle cariche federali avvengano mediante votazione a scrutinio segreto, non lascia dubbi di sorta in ordine all’assoluta inderogabilità della disposizione. La segretezza del voto è garanzia di libera formazione della volontà del voto, contro ogni forma di pressione o costrizione che si possa manifestare nell’ambito di determinazioni prese in seno a un organo collettivo; ove disposta statutariamente, come nel caso di specie, esprime una scelta da osservare rigorosamente, quale che sia il quadro fattuale in cui avviene l’elezione, a prescindere, quindi, dalla circostanza che si
dia un solo candidato. L’indicazione imperativa non necessita di esplicitazione di divieto. La contraria deliberazione appare affetta quella che in gergo civilistico si direbbe nullità “virtuale”, ossia inespressa, ma implicita nella natura imperativa della disposizione e nella sua funzione di garanzia della regolare formazione della volontà associativa.
Ne consegue che l’elezione della signora Riboli, avvenuta per acclamazione, doveva considerarsi del tutto priva di effetti. Anche a prescindere da una valutazione di gravità della violazione (che pure dovrebbe ritenersi sussistente e non è in alcun modo diminuita dalla successiva verifica, ad iniziativa del segretario dell’Assemblea elettiva, circa la sussistenza di voti contrari o di astensioni), occorre quindi convenire che l’illegittima, e perciò mancata, designazione del Presidente, secondo modalità essenziali e tassative in un sistema elettivo, comportava l’impossibilità di funzionamento del Comitato regionale, condizione disgiuntivamente prevista, ai sensi dell’art. 15, lett. h) dello Statuto, come idonea a facoltizzare un intervento del Consiglio Direttivo Federale inteso a dar luogo alla nomina di commissario col compito di indire, entro 60 giorni dalla nomina, una nuova assemblea elettiva.
3.2.- A fronte di quanto testé esposto, le doglianze dei ricorrenti risultano, nel loro complesso, destituite di fondamento. In particolare, non è dato comprendere in quale modo avrebbe dovuto operare il principio di proporzionalità (invocato dai ricorrenti in vista del carattere asseritamente abnorme dell’atto di commissariamento), se non nella forma di un’inammissibile vanificazione della norma inderogabile.
4.- Il ricorso è respinto; e viene revocata l’ordinanza sospensiva disposta dal Presidente di quest’Alta Corte nelle more del giudizio.
5.- In vista dei delicati profili interpretativi connessi alle questioni sollevate e del collaborativo comportamento processuale delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
- nel giudizio introdotto dal ricorso (iscritto al R.G. n. 6/2013, depositato in data 1° marzo 2013) da
Luisa Riboli, Oreste De Faveri, Giuseppe Scuteri, Alessandro Castelli, Rosario Gandolfo, Rodolfo Carrera, Donatella Tonellotto, Lorenzo Lanza e Giorgio Ricci contro la Federazione Ginnastica d’Italia, il Consiglio Direttivo Federale della F.G.I., il Commissario pro tempore del Comitato regionale Lombardia della F.G.I. e il Comitato regionale Lombardia della stessa avverso la nota prot. n. 899/PF/Gd/vc della Federazione Ginnastica d’Italia, con oggetto “Comunicazione nomina Vicepresidente vicario Peroni commissario CR Lombardia”, la deliberazione del Consiglio Direttivo
Federale della F.G.I. n. 26/PF/SG del 19 gennaio 2013, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
RIGETTA il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2013.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi
Depositato in Roma il 21 marzo 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face