CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 gennaio 2013 promosso da: Sig. Vincenzo Iacopino / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 gennaio 2013 promosso da: Sig. Vincenzo Iacopino / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Cons. Dott. Ermanno Granelli (Presidente) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento prot. n. 2531 del 13 settembre 2012 – 652 promosso da: Sig. Vincenzo Iacopino, nato il 9 agosto 1976 a Ventimiglia, con domicilio in Ventimiglia in via Sant’Anna – Fraz. San Lorenzo n. 5, C.F. CPNVCN76M09L741R, rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Angelo Mainini del Foro di Milano e dall’Avv Luigi Bruno Peronetti del Foro di Monza, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Monza, via Italia n. 46, istante CONTRO Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58 intimata FATTO E DIRITTO Con atto dell’8 maggio 2012 (Prot. n. 8011/33pf11-12/SP/blp), il Procuratore Federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, quale Organo di prima istanza, il sig. Vincenzo Iacopino, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti per cui è causa, con la A.C. Monza Brianza 1912, affinché lo stesso fosse chiamato a rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Cremonese – Monza del 27 ottobre 2010, in concorso con altri soggetti non tesserati, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con vittoria sul campo della squadra del Monza, come specificato nella parte motiva del provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. All’esito del giudizio di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 – pag. 71, riteneva di accogliere le tesi della Procura e le relative richieste sanzionatorie, riconoscendo l’odierno istante responsabile dell’illecito sportivo imputatogli e comminando al medesimo la sanzione della squalifica di tre anni e sei mesi. La suddetta pronuncia è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dal predetto incolpato davanti alla Corte di Giustizia Federale, la quale, con decisione assunta nelle riunioni del 2-3-5-6 luglio 2012 e pubblicata in forma integrale sul C.U. n. 026/CGF del 13 agosto 2012, ha respinto il ricorso in parola, confermando integralmente la sanzione irrogata dai Giudici di prime cure a carico del reclamante. Avverso la menzionata delibera, il sig. Vincenzo Iacopino, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto in data 13 settembre 2012 istanza di arbitrato dinanzi a questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ai sensi degli artt. 9 e ss. del Codice, formulando, all’uopo, le seguenti richieste: - in via preliminare: dichiarare la nullità della decisione della Corte di Giustizia Federale per difetto e/o insufficienza, genericità, indeterminatezza della motivazione; - in via principale: assoluta insussistenza delle condotte illecite del deferito e l’infondatezza delle violazioni ascritte al sig. Vincenzo Iacopino, difettando, secondo l’istante, qualsiasi prova sul punto; – accertato che il comportamento del Sig. Vincenzo Iacopino si rivela immune di censure, dichiarare la totale estraneità del predetto alla vicenda associativa finalizzata alla commissione di illeciti e di quella di illecito sportivo ascrittigli, proscioglierlo dalle accuse con conseguente assoluzione da ogni addebito - in subordine: tenuto conto di tute le circostanze ed argomentazioni sviluppate nel ricorso e di quelle che palesatesi nel corso del giudizio, nonché del fatto che il Sig. Iacopino mai è stato destinatario di alcun provvedimento disciplinare da parte della F.I.G.C., ridurre la sanzione comminata, anche in via equitativa, col riconoscimento delle attenuanti anche derubricando la contestata incolpazione in altra fattispecie. - con refusione dei diritti amministrativi e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale; - con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio, oltre il 12,50% T.F. ed accessori di legge. Con memoria in data 28 settembre 2012 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha fornito ampie diffuse motivazioni a supporto della richiesta di rigetto dell’istanza del sig. Iacopino tenuto conto che l’affermazione di responsabilità del predetto giocatore poggia, secondo la FICG, su basi che, sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento sanzionatorio erogato, posto che tre anni di squalifica costituiscono il minimo edittale per l’illecito e gli ulteriori 6 mesi l’aggravamento conseguente all’effettiva alterazione della gara. In data 5 novembre 2012 si è svolta udienza d’innanzi a questo collegio, nel corso della quale è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2 del codice. Le parti sono state inoltre autorizzate a presentare memorie e documenti e le relative repliche. All’udienza in data 29 gennaio 2013 la difesa della parte istante si è riportata agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande. La difesa della parte intimata si è riportata agli atti, rispondendo agli argomenti svolti dalla parte istante e insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni. In primo luogo il Collegio ritiene che le istanze istruttorie della parte istante siano da rigettare in quanto il quadro istruttorio e documentale fornisce elementi idonei a consentirgli di pronunciarsi. Con i motivi di impugnazione la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale contestandone sia l’impianto logico-ricostruttivo, sia le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti derivante dagli accertamenti della Procura posta alla base delle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale e della Corte di Giustizia Federale appare condivisibile. I fatti accertati hanno portato i giudici federali di primo grado e secondo grado a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 7 C.G.S., consistente nella realizzazione di un over con vittoria sul campo della squadra del Monza e conseguentemente in un attentato all’integrità della gara ed a ritenere responsabile l’odierno istante ai sensi del citato art. 7, commi 1,2 e 5, con le aggravanti di cui al comma 6 del medesimo articolo C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Il Collegio ritiene che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente accertato la sussistenza della responsabilità contestata alla parte istante e che l’impianto della motivazione della decisione sia corretto alla luce delle risultanze procedimentali, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie e della conseguente determinazione dell’entità della sanzione da erogare, il Collegio reputa che meriti accoglimento la richiesta di parte istante di ridurre la sanzione comminata, anche derubricando la contestata incolpazione in altra fattispecie. Ed invero dagli accertamenti risultanti dalle citate decisioni dei giudici federali non risulta che lo Iacopino abbia assunto un ruolo tale nella vicenda da poter, senza un ragionevole dubbio, pervenire alla qualificazione giuridica dei fatti ad esso addebitati come illecito sportivo. Il Collegio ritiene, invece, che la fattispecie all’esame sia più correttamente da inquadrare nell’ambito dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione. Al riguardo soccorre il disposto di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. che sancisce l’obbligo di osservare le norme e gli atti federali e impone di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 19, lett. f), inoltre, con riferimento alla sanzione da irrogare, prevede che sia disposta “la squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione”. In base all’ormai consolidato orientamento di questo Tribunale è compito del Collegio Arbitrale svolgere le proprie valutazioni in ordine all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata con riferimento alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA del 5 novembre 2010; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo Cristaudo del 22 maggio 2012; lodo Filippo Cristante c. FIGC del 13 novembre 2012). Dagli atti di causa risulta che la condotta dell’istante è perfettamente inquadrabile come violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e che quindi l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla tipologia dell’illecito realizzato con il comportamento tenuto dalla parte istante nel caso di specie. In altri termini, dagli atti del processo si evince che la condotta tenuta dallo Iacopino, pur restando acclarata la sua oggettiva gravità, sia da qualificare non come illecito sportivo, bensì come violazione del più generale obbligo di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità. Il Collegio ritiene, pertanto, in base alle previsioni contenute nell’art. 19, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva – che contempla le sanzioni disciplinari e che prevede che le stesse siano “commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi” – congrua e proporzionata la sanzione della squalifica di una anno a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18 giugno 2012, dedotto il periodo di squalifica già scontato. Attesa la parziale soccombenza della parte istante, il Coillegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Vincenzo Iacopino per intero le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1.000,00 (mille/00); e di porre a carico del Sig. Vincenzo Iacopino per intero il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 6.000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate del Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio, all’unanimità, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, definitivamente pronunziando, così provvede: 1. in riforma del provvedimento impugnato ed in parziale accoglimento dell’istanza arbitrale proposta dal Sig. Vincenzo Iacopino, applica a quest’ultimo la sanzione della squalifica di un anno; 2. pone a carico del Sig. Iacopino le spese di giudizio, che liquida come in motivazione; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Sig. Iacopino le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva; 4. fermo il vincolo di solidarietà pone a carico del Sig. Iacopino il pagamento dei diritti amministrativi; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 29 gennaio 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Ermanno Granelli F.to Maurizio Benincasa F.to Massimo Zaccheo
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