COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLLECCHIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. SOLA GIANLUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2013 gara COLLECCHIO – PUIANELLO del 10.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLLECCHIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. SOLA GIANLUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2013 gara COLLECCHIO – PUIANELLO del 10.3.2013 L’A.S.D. COLLECCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “in quanto nel referto sussistono errori tali da non giustificare la squalifica per 4 turni”. Chiede “di ridurre il più possibile i turni di squalifica”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. SOLA , a fine gara, correva verso l’arbitro e gli indirizzava frasi offensive e gravemente minacciose, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. SOLA GIANLUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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