COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLLECCHIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. SOLA GIANLUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2013 gara COLLECCHIO – PUIANELLO del 10.3.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLLECCHIO
Avverso squalifica per 4 giornate calc. SOLA GIANLUCA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2013
gara COLLECCHIO – PUIANELLO del 10.3.2013
L’A.S.D. COLLECCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “in quanto nel referto sussistono
errori tali da non giustificare la squalifica per 4 turni”. Chiede “di ridurre il più possibile i turni di squalifica”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. SOLA , a fine gara, correva verso
l’arbitro e gli indirizzava frasi offensive e gravemente minacciose,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. SOLA GIANLUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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