COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 20.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.FINCANTIERI MONFALCONE (Giovanissimi Regionali) avverso la squalifica per quattro gare al proprio tesserato Ciro AUTIERO (in c.u. n° 101 del 07.03.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 20.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.FINCANTIERI MONFALCONE (Giovanissimi Regionali) avverso la squalifica per quattro gare al proprio tesserato Ciro AUTIERO (in c.u. n° 101 del 07.03.2013). Con tempestivo reclamo, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere dal proprio tesserato Ciro AUTIERO, la UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE impugnava la decisione assunta dal G.S.T. di squalifica per quattro giornate di gara, così motivata: “Per essere stato espulso al 18’ del secondo tempo perché, a seguito di un contrasto con un avversario, rivolgeva più volte espressione gravemente ingiuriosa verso quest’ultimo, minacciandolo; perché, dopo l’espulsione, nel mentre lasciava il terreno di gioco, proferiva frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.” La motivazione data dalla reclamante è stata di mera negazione di quanto refertato dal direttore di gara (“non c’era stato nessun fallo di gioco da parte di nessun giocatore”), e per tale motivo la CDT ha già fatto fatica a ritenere ammissibile il reclamo. Dopo alcune righe di generiche valutazioni e una altrettanto generica contestazione alla condotta dell’arbitro, la reclamante conclude: “Considerando l’espulsione, la squalifica ci può stare, ma non di queste proporzioni”. La CDT ripete che, ai sensi dell’art. 35/1.1 CGS “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” A fronte di tale inequivocabile precetto, è del tutto inutile esporre fatti inconciliabili con quelli refertati. La CDT potrà eventualmente considerare positivamente una interpretazione diversa da quella che possa aver dato il GST dei medesimi fatti descritti dal direttore di gara. Tale impostazione sarà senz’altro imperfetta, ma è l’unica conosciuta che possa permettere e reggere la necessità di speditezza del processo sportivo. Il processo sportivo deve partire dal presupposto dell’obbiettività del referto arbitrale. L’arbitro è considerato come l’organo sensoriale della Federazione per tutto quanto succede nel campo di gara. La Federazione “vede” attraverso gli occhi dell’arbitro e “sente” attraverso le orecchie dell’arbitro; percepisce la realtà dei fatti afferenti alla gara attraverso i sensi dell’arbitro. Può succedere che l’arbitro incorra in una svista, in una percezione errata, in una aberrazione sensoriale, e così facendo trascini in errore la Federazione. Ma la fallacia umana è parte essenziale dello sport, in particolare dello sport a livello dilettantistico, sì che uno sportivo deve saper accettare gli errori propri, così come quelli di chi pratica lo stesso sport nello stesso contesto, anche se da altra angolazione. Alla luce delle suesposte osservazioni, che ogni tesserato dovrebbe aver bene a mente nel momento in cui sceglie, liberamente, di associarsi nell’ambito di una Federazione Sportiva, il reclamo è manifestamente infondato. La quantificazione della sanzione calcolata dal GST è la “minima” possibile: una giornata automatica per il fatto in sé dell’espulsione; una seconda giornata di squalifica per le espressioni ingiuriose nei confronti dell’avversario; due giornate “minime” di squalifica per le espressioni ingiuriose indirizzate al direttore di gara. PQM La C.D.T. – FVG così dispone: respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa relativa.
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