COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°179/LND del 19/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SPORTING REAL POMEZIA D.A – CECCHINA AL.PA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°179/LND del 19/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SPORTING REAL POMEZIA D.A - CECCHINA AL.PA. Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 165 del 6.03.2013 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società CECCHINA AL.PA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate dalla Società SPORTING REAL POMEZIA. - La reclamante denunzia il mancato rispetto da parte della Società SPORTING REAL POMEZIA dell'obbligo stabilito dal C.U. n. 1 del Comitato Regionale Lazio relativo alla partecipazione di almeno quattro calciatori in relazione alle seguenti fasce di età: n. 1 nato dall'1.1.1992 in poi, n. 1 nato dall'1.1.1993 in poi, n. 1 nato dall'1.1.1994 in poi, n. 1 nato dall'1.1.1995 in poi per tutta la durata dell'incontro. La società reclamante, dagli elementi in possesso evidenzia che la Società SPORTING REAL POMEZIA sostituiva i seguenti calciatori: All’ 11' del secondo tempo il giocatore MONTEFORTE Matteo, nato il 22.11.1993 con il giocatore ASCENZI Marco nato il 26.10.1981; al 17'del secondo tempo il giocatore PASCUCCI Patrizio nato il 25.11.1985 con il giocatore FLORE Manuel nato il 20.10.1988. In relazione a tali sostituzioni la Società SPORTING REAL POMEZIA si sarebbe venuta a trovare dal 12' del secondo tempo al 17' del secondo tempo con calciatori in posizione irregolare in relazione alle fasce di età. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino come previsto dall'art. 17 comma 1 del CGS. - Il reclamo è infondato - Esaminati gli atti ufficiali che, come è noto rappresentano fonte primaria di prova (art. 35 del CGS), rileva: - La Società SPORTING REAL POMEZIA ha inizialmente schierato in campo i seguenti calciatori in fascia di età secondo quanto previsto dagli attuali regolamenti: n.1 CIURLINI FEDERICO nato il 18.03.1994 n. 5 PANTALEONI DANIELE nato il 24.05.1993 n. 7 GELONESE LUCA nato l' 11.05.1995 n. 11 MONTEFORTE MATTEO nato il 22.10.1993 Nel corso della gara, la Società SPORTING REAL POMEZIA provvedeva ad effettuare cronologicamente le seguenti sostituzioni: - al 17' del secondo tempo, in contemporanea, il calciatore n. 11 MONTEFORTE Matteo nato il 22.10.1993 con il n. 18 ASCENZI Marco nato il 26.1.1981 ed il calciatore n. 4 DELLE MONACHE Giacomo nato il 22.7.1990 con il calciatore n. 15 nato il 5.10.1993. - al 40' del secondo tempo esce il n. 9 PASCUCCI Patrizio nato il 25.11.1985 e subentra il n. 17 FLORE Manuel nato il 20.10.1988. - CRL 179/5 - - La Società CECCHINA ALPA è stata tratta in inganno da un errore commesso dall'arbitro nella compilazione del modello di fine gara consegnato alla Società. In effetti, da tale documento, risultavano le sostituzioni come riportate dalla reclamante. - Questo Organo Giudicante, appurata la veridicità dei fatti dal supplemento di rapporto nel quale l'arbitro ammetteva l'errore. In considerazione di quanto sopra esposto DELIBERA 1) Di respingere il reclamo proposto dalla Società CECCHINA ALPA 2) Di convalidare il risultato conclusasi con il seguente punteggio: SPORTING REAL POMEZIA - CECCHINA AL.PA 1-0 3) Di incamerare la tassa reclamo.
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