COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RIO CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE INCELLI MARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 71 DEL 7.3.2013 (Gara: GIULIANELLO – RIO CECCANO del 1°.3.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RIO CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE INCELLI MARA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 71
DEL 7.3.2013
(Gara: GIULIANELLO – RIO CECCANO del 1°.3.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione
della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il colpo inferto dalla calciatrice INCELLI alla avversaria è stato determinato da una
reazione al comportamento violento di quest’ultima e ritenuto altresì che il colpo stesso non ha
causato alcuna conseguenza fisica;
tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico della calciatrice INCELLI MARA
da 3 a 2 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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