COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MENTANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.8.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BUSHATI EDER E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GALEAZZI MAURO, LIMARDI CRISTIANO, MANETTA FABRIZIO E RINALDI GIAMMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 27.2.2013 (Gara: PASSO CORESE – MENTANA del 2.4.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MENTANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.8.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BUSHATI EDER E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GALEAZZI MAURO, LIMARDI CRISTIANO, MANETTA FABRIZIO E RINALDI GIAMMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 27.2.2013 (Gara: PASSO CORESE – MENTANA del 2.4.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società MENTANA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in relazione al referto arbitrale; la reclamante pone in evidenza che il calciatore BUSHATI EDER, si è limitato a calciare il pallone in avanti per permettere l’esecuzione di un calcio da fermo raggiungendo, inavvertitamente, l’arbitro; che i rimanenti calciatori GALEAZZI, LIMARDI, MANETTA e RINALDI, a fine gara, non avrebbero potuto spintonare l’arbitro in quanto il LIMARDI si trovava nei pressi della panchina; il RINALDI si trovava nello spogliatoio; il MANETTI era impegnato a riportare la calma ed infine il GALEAZZI si limitava a proteste verbali. Riguardo l’ammenda, la reclamante precisa che la contestazione è stata espressa con tono assolutamente civile. Tali istanze sono state ribadite in sede di audizione. Dalla lettura degli atti ufficiali, è emersa ben altra rappresentazione degli episodi accaduti: il BUSHATI ha calciato il pallone verso l’arbitro, raggiungendolo ad una gamba, mentre gli altri compagni di squadra, a fine gara, si accalcavano vicino l’arbitro, spintonandolo per protestare e gli rivolgevano, nel contempo, frasi offensive. Riguardo l’ammenda di € 100, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 45comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede le sanzioni pecuniarie fino all’importo di € 150, per le Società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione e I categoria. Per quanto riguarda, infine, la sanzione inflitta al calciatore BUSHATI, la stessa può essere verosimilmente rivisitata, stante la completa assenza di conseguenze per l’arbitro, dopo il lancio del pallone. Stante quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso l’ammenda di € 100,00. Di accogliere parzialmente il reclamo relativo alla squalifica del calciatore BUSHATI EDER riducendo la stessa al 30.6.2013. Rimangono confermate le altre decisioni. La tassa reclamo va restituita.
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