COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA S. STEFANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 28.2.2013 (Gara: ROCCA S. STEFANO – LODENO CALCIO del 23.2.2013 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA S. STEFANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 28.2.2013
(Gara: ROCCA S. STEFANO – LODENO CALCIO del 23.2.2013 – Campionato III Categoria
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ROCCA S. STEFANO contesta la decisione del
Giudice di primo grado circa la ripetizione della gara per impraticabilità de terreno di gioco e, nel
contempo, chiede che la società LODENO venga inflitta la punizione della perdita della gara per
essersi presentata in ritardo sul campo.
Letti gli atti ufficiali, dai quali si rileva che la Società reclamante, ha disputato ugualmente l’incontro
cui l’arbitro ha dato inizio nonostante il ritardo rilevato, ed ha sanato così la contestata anomalia
con esclusione di qualsiasi eccezione da proporre.
Rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni, la sospensione di un incontro per impraticabilità
del terreno di gioco è una decisione di esclusiva competenza dell’arbitro;
ritenuto, per le suesposte ragioni, che le doglianze della reclamante siano completamente da
disattendere, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ROCCA S. STEFANO e, quindi, di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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