COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°181/LND del 21/03/2013 DELIBERE del GIUDICE SPORTIVO TIVOLI – ROMULEA A.S.D.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°181/LND del 21/03/2013 DELIBERE del GIUDICE SPORTIVO TIVOLI - ROMULEA A.S.D. Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva quanto segue: - al 14' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 4 TAVANI Luca della Società TIVOLI per somma di ammonizioni; - al 14' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 DEWITT Alessandro della Società ROMULEA per somma di ammonizioni; - al 15' del secondo tempo veniva allontanato DELL'UOMO Luca dirigente della Società ROMULEA per aver minacciato gli occupanti della panchina avversaria; - subito dopo i calciatori e dirigenti della Società TIVOLI si portavano verso gli spogliatoi la cui porta veniva presa a calci dal DEWITT Alessandro (ROMULEA) con l'intenzione di raggiungere un calciatore avversario, che nel frattempo usciva dallo spogliatoio e lo spintonava, i due poi si azzuffavano. - I dirigenti della Società TIVOLI riportavano il loro calciatore nello spogliatoio ed impedivano a quello della ROMULEA di raggiungerlo; - nel frattempo accorrevano i calciatori e tesserati della Società ROMULEA e i due gruppi si offendevano vicendevolmente; - il DEWITT Alessandro (ROMULEA) teneva comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, il quale si rifugiava nel proprio spogliatoio e richiedeva l'intervento della Forza Pubblica. - All'arrivo della Forza Pubblica l'arbitro convocava i due capitani e comunicava loro la definitiva sospensione della gara al 15' del secondo tempo sul risultato di 1-0 a favore della ROMULEA. - Da quanto sopra descritto, appare evidente che l'arbitro non ha posto in essere tutti i poteri, previsti dal Regolamento, a sua disposizione, per verificare se sussistevano o meno le condizioni per un normale proseguimento della gara; - Verificato quanto sopra ed avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. c del CGS SI DELIBERA - di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto adottato dell'arbitro; - di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza; - di comminare alla Società TIVOLI l'ammenda di Euro 100,00; - di comminare alla Società ROMULEA l'ammenda di Euro 100,00; - di inibire il dirigente DELL'UOMO Luca (ROMULEA) fino al 29/3/2013 per aver minacciato gli occupanti la panchina avversaria; - di squalificare il calciatore DEWITT Alessandro (ROMULEA) per quattro gare effettive; - di squalificare il calciatore TAVANI Luca (TIVOLI) per due gare effettive;
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