COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 21.03.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 21 – Reclamo ASD Mura Angeli avverso la squalifica del calciatore Gabriele Nicotra fino al 31.12.2014. Gara Mura Angeli – San Gottardo 1995 del 10.2.2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 45 del 14.2.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 21.03.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 21 - Reclamo ASD Mura Angeli avverso la squalifica del calciatore Gabriele Nicotra fino al 31.12.2014. Gara Mura Angeli - San Gottardo 1995 del 10.2.2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 45 del 14.2.2013. Al 47º del s.t., protestava avverso ad una decisione arbitrale, profferendo espressione blasfema e frasi ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica dell'espulsione si avvicinava in modo minaccioso all'arbitro colpendolo con una testata alla fronte provocandogli un momentaneo dolore ma nessuna conseguenza lesiva tanto che il Direttore di gara poteva condurre fino al termine l’incontro. Si allontanava dal terreno di gioco reiterando la condotta ingiuriosa. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 31 dicembre 2014 il calciatore Gabriele Nicotra. Avverso tale sanzione propone reclamo l’ASD Mura Angeli nel quale lamenta la pesantezza della squalifica perché il calciatore si era reso responsabile di una reazione spropositata verso una decisione dell’arbitro senza però colpirlo con una testata ma solo sfiorandogli la fronte con la testa da distanza ravvicinata; chiede pertanto una congrua riduzione della pena perché “in realtà nessuna violenza è stata commessa” e il direttore di gara aveva potuto condurre a termine l’incontro “senza ulteriori inconvenienti”. In sede istruttoria è comparso il rappresentante del sodalizio reclamante a sostenere le ragioni espresse nell’istanza. Convocato in giudizio, l’arbitro ha confermato quanto già riferito nel referto, precisando che il calciatore lo aveva colpito dopo averlo raggiunto da una distanza di circa cinque metri, con una testata di non particolare violenza tanto da non provocargli che un leggero dolore subito scomparso. Tale precisazione consente alla Commissione Disciplinare di ritenere alquanto eccessiva la squalifica del calciatore Gabriele Nicotra e di ridurla dal 31.12.2014 al 31.12.2013, e in tal senso delibera. La tassa reclamo non versata e addebitata in conto va restituita.
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