COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FATIMA Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 3-03-2013 tra ASD Fatima / Città di Opera C.U. n. 31 della delegazione di Milano datato 7-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FATIMA Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 3-03-2013 tra ASD Fatima / Città di Opera C.U. n. 31 della delegazione di Milano datato 7-03-2013 La società ASD FATIMA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente MELLONI Sebastiano fino al 31-05-2013 in quanto entrava sul terreno di giuoco, insultava gravemente l'arbitro e invitava i propri giocatori ad abbandonare il terreno di giuoco e mentre si allontanava reiterava gli insulti e le minacce nei confronti del direttore di gara. Ha inibito l'allenatore CAMIGLIANO Domenico fino al 30-04-2013 per comportamento solidale con il proprio dirigente e perchè insultava gravemente l'arbitro, lamentando che entrambi i tesserati non hanno offeso l'arbitro né hanno reiterato insulti e minacce dopo la fine della gara e sono entrati nel terreno di giuoco solo per sedare un inizio di rissa. Inoltre il dirigente MELLONI non ha incitato i propri giocatori a lasciare il campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dal rapporto arbitrale nonchè dal supplemento risulta che l'arbitro è stato oggetto di numerose frasi oltraggiose e minacce dopo che entrambi i dirigenti si erano allontanato dal terreno di giuoco. La decisione del G.S. pertanto non può essere censurata e le sanzioni inflitte appaiono eque anche in relazione all'orientamento di questa Commissione in casi analoghi. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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