COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/03/2013 Delibere della Giudice Sportivo SPORTING L E B – CALVAIRATE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/03/2013 Delibere della Giudice Sportivo SPORTING L E B - CALVAIRATE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 51 del 14.3.2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Calvairate . Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni avvenuta al 45º al 40 del 2º tempo.." solamente con un calciatore nato dall'anno 1991 in poi; pertanto chiede a carico della società Sporting L & B l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Sporting L & B, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 2 Leni Davide nato il 6-4-90; nº 5 Tenderini Gianmarco nato il 28-8-91; nº 7 Brigati Nicolò nato il 17-8-92 e nº 9 Balzano Luca nato il 27-9-93. Al 26º del 1º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Brigati Nicolò nato il 17-8-92 col nº 14 Verdini Diego nato il 23 -2 -1993; al 18º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Balzano Luca nato il 27-9-93 col nº 17 Bucci Alessandreo nato il 2 -9-1990; ); al 45º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Tenderini Gianmarco nato il 28-8-91 col nº15 Casuscelli Luca nato il 28-10-90: da questo momento non aveva più sul terreno di gioco due calciatori nati dall'anno 1991 in poi bensì solamente uno ( il nº 14).Quindi effettivamente dal 45º al 40 del 2º tempo e fino al termine dei quattro minuti di recupero la società Sporting L & B ha violato lavigente normativa. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/3 lett. B) pag, 16 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1991 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1990 Â… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." Dato atto che la società Sporting L & B non ha inviato deduzioni. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Sporting L & B la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.
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