COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO AZZURRA COLLI/MONTOTTONE DEL 2.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 153 del 6.3.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO AZZURRA COLLI/MONTOTTONE DEL 2.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 153 del 6.3.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento dei propri sostenitori: nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Azzurra Colli chiedendone l’annullamento.
Deduceva la reclamante che i propri sostenitori:
- non avevano motivi per offendere l’arbitro, poiché la squadra era in vantaggio ed in superiorità numerica;
- proferirono frasi offensive ai calciatori ospiti solo dopo che uno di questi, per questo espulso, fece il gesto “dell’ombrello” sotto la tribuna, rivolto ai sostenitori locali;
- non gettarono il “cesto pieno di bottiglie” poiché lo stesso non era altro che un secchio per la raccolta indifferenziata, attaccato alla recinzione e caduto a terra perché urtato inavvertitamente da qualcuno;
- al momento del pareggio della propria squadra ed a fine gara, alcuni calciatori del Montottone andarono sotto la tribuna facendo gesti indecenti ed offendendo i sostenitori locali.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro e dei calciatori della squadra avversaria;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi;
• ritenuto che la sanzione applicata dal primo Giudice appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti;
• visto l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Azzurra Colli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO AZZURRA COLLI/MONTOTTONE DEL 2.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 153 del 6.3.2013)"